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Inps, contributi extra inutili

I contributi versati alla gestione separata Inps oltre il massimale annuo non possono in nessun caso essere valorizzati ai fini pensionistici, neppure quando riguardino soggetti con altra contribuzione (i cosiddetti vecchi iscritti). Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 4350/2013, in risposta ad un quesito, spiegando che l’unica soluzione in tal caso è il rimborso della quota eccedente di contributi versata.

Amministratore di società. La vicenda riguarda un amministratore di società iscritto alla gestione separata per il versamento dei contributi sui relativi compensi. Negli anni 2011 e 2012, per tale amministratore, la società spiega di aver versato i contributi sull’intero compenso, superando il massimale annuo, trovando tuttavia sull’estratto conto Inps un accredito contributivo ridotto, ossia fino al massimale contributivo.

L’amministratore, però, possiede un’anzianità contributiva accreditata anteriore al 1° gennaio 1996 (data di istituzione della gestione separata): per tale ragione si chiede all’Inps se nei suoi confronti debba procedersi senza applicare il massimale contributivo, in virtù della tesi sostenuta dallo stesso Inps nella circolare n. 42/2009 secondo cui l’Inps «la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualunque gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all’1° gennaio 1996, comporta la non applicazione del massimale contributivo».

Massimale insuperabile. La risposta è negativa. La legge n. 335/1995, spiega l’Inps, all’articolo 2, comma 18, prevede che «per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo (…) è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, o successivi alla data di esercizio dell’opzione».

Con specifico riferimento alla gestione separata, poi, il dm n. 281/1996 precisa che «il contributo annuo (…) non può superare complessivamente il 10% del massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995», con la conseguenza che al tale gestione separata, in virtù anche delle caratteristica di essere nata in un regime puramente contributivo, non può non applicarsi il massimale di reddito (ma il massimale contributivo che deriva dall’applicazione dell’aliquota contributiva al massimale di reddito).

Inoltre, precisa ancora l’Inps, la circolare n. 42/2009 riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, quelli autonomi e i professionisti iscritti alle rispettive casse di categoria, ma non i lavoratori iscritti alla gestione separata perché, essendo stata istituita successivamente al 31 dicembre 1995, essa rimane fuori dal merito della circolare, anche nell’ipotesi in cui risultino riscattati periodi di collaborazione antecedenti all’istituzione della gestione separata medesima. Pertanto, conclude l’Inps, i contributi eccedenti il massimale non possono in nessun caso essere valorizzati, mentre l’eventuale domanda di rimborso (per eccedenza di massimale) andrà accolta per 1/3 a favore del collaboratore e per i restanti 2/3 a favore del committente.


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