MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Autotutela blocca riscossione

Niente riscossione coattiva della Tosap se pende un ricorso in autotutela del contribuente. E se quest’ultimo ha già incassato una sentenza favorevole in appello sulla medesima questione (per un’annualità diversa), i giudici tributari di primo grado devono conformarsi al verdetto. È quanto ha deciso la Ctp di Brindisi con la pronuncia n. 108/2/13, depositata lo scorso 11 marzo. Un contribuente, difeso dall’avv. Maurizio Villani di Lecce, ricorreva contro una cartella emessa dal concessionario della riscossione per il mancato pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, risalente al 1994. Il giudizio era stato riassunto: in primo grado, infatti, la Ctp si era dichiarata incompetente, ma la Ctr Puglia aveva riconosciuto la giurisdizione tributaria, rimandando quindi le carte alla Ctp. Secondo il contribuente l’esattoria non poteva iscrivere a ruolo il tributo in quanto l’avviso di accertamento da cui era derivata l’iscrizione era stato impugnato in sede amministrativa: prima davanti alla Dre Puglia e poi, a seguito del diniego, presso le finanze, che non si era mai espresso. Ai sensi degli artt. 67 e 68 del dpr 43/88, il mancato versamento Tosap può dare luogo alla riscossione coattiva in pendenza di un ricorso tributario. Tali disposizioni, per la Ctp, non trovano però applicazione nel caso dell’azione di autotutela amministrativa, in quanto «secondo quanto risultante dagli atti processuali, il ricorso non è ancora deciso in via definitiva» e quindi l’accertamento non ha carattere di esecutività. Peraltro, sul medesimo argomento il contribuente aveva già ottenuto il verdetto favorevole della Ctr Puglia, sez. Lecce, con sentenza 115/23/10, passata in giudicato. «Poiché la questione di diritto oggetto del contendere è analoga», conclude la Ctp Brindisi, «per non dire identica a quella che ha formato oggetto del ricorso in appello deciso dalla Ctr con sentenza passata in giudicato, questa commissione ha comunque il dovere di uniformarsi ex art. 2909 c.c. e ciò anche ove (e non è questo il caso in questione) ritenesse di non condividere il principio affermato».


www.lagazzettadeglientilocali.it