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Tares, banca dati per i comuni
Dall'Agenzia delle entrate le informazioni catastali

L’Agenzia delle entrate farà da sponda ai comuni per i controlli sulla Tares. Mettendo loro a disposizione i dati catastali degli immobili, grazie ai quali gli enti locali potranno fare l’attività di accertamento, mentre i contribuenti li utilizzeranno per il tramite del comune per fare la dichiarazione.

Parte dunque l’interscambio dei dati fra Agenzia delle entrate e comuni per determinare la superficie catastale degli immobili, che i contribuenti dovranno dichiarare per il pagamento della nuova tassa sui rifiuti e i servizi.

Quando saranno ultimate le operazioni di interscambio, la superficie catastale dovrà essere utilizzata da tutti i comuni per l’accertamento tributario. Regole e modalità per la collaborazione con i comuni sono fissate da un provvedimento del direttore delle Entrate, che verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, e del quale è stata data notizia con un comunicato diffuso ieri.

Come previsto dall’articolo 14 del dl 201/2011, che disciplina la nuova tariffa rifiuti e servizi, in seguito alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 387, della legge di stabilità (228/2012), sono state definite le procedure di interscambio tra l’Agenzia delle entrate e i comuni dei dati relativi alla superficie degli immobili a destinazione ordinaria, iscritti in catasto e corredate di planimetria. Queste informazioni serviranno a determinare la superficie catastale degli immobili che ne sono sprovvisti. Gli enti, poi, utilizzeranno la stessa superficie per l’attività di accertamento del tributo. Come indicato nel comunicato, questi dati sono determinati «scorporando dalla superficie catastale, per le sole destinazioni abitative, quella relativa a balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti.»

Il tracciato per l’interscambio dei dati di superficie per la Tares è stato predisposto sulla base di quello già in uso per l’applicazione della Tarsu. Del resto, già la Finanziaria 2005 (articolo 1, comma 340, della legge 311/2004) prevedeva per quest’ultimo tributo di fare ricorso alla superficie catastale. Per ciascuna unità immobiliare devono essere trasmessi i seguenti dati: identificativo catastale, intestatari catastali e indirizzo presente nella banca dati. I comuni sono tenuti a segnalare all’Agenzia eventuali scostamenti significativi della superficie degli immobili a destinazione ordinaria rispetto ai dati in loro possesso. Nel provvedimento è specificato che per la comunicazione dei dati devono essere utilizzate le piattaforme informatiche, denominate «Portale per i comuni» e «Sistema di interscambio». E le regole per la trasmissione delle informazioni saranno pubblicate entro il 15 aprile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, nell’area relativa alle attività di competenza dell’ex Agenzia del territorio.

In sede di prima applicazione della Tares, infatti, deve essere denunciata la superficie calpestabile. È stata rinviata sine die l’applicazione della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria (classificati nelle categorie A, B e C), come parametro per la determinazione del tributo. Considerato che per la maggior parte degli immobili non esiste ancora la superficie catastale, viene consentito ai comuni di fare ricorso alle superfici già denunciate per Tarsu e Tia, utilizzando per il calcolo la superficie calpestabile anche per gli immobili a destinazione ordinaria. Si passerà alla commisurazione del tributo sulla superficie catastale solo quando verranno allineati i dati degli immobili a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna e esterna, di ciascun comune. Spetterà alle amministrazioni locali comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza, come previsto dal provvedimento delle Entrate.


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