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Il parere sbagliato salva l'ente
La Corte conti del Piemonte ha archiviato la notizia di illecito a carico di un municipio

Il parere sbagliato salva gli amministratori e i funzionari pubblici dalla Corte dei conti. È quanto è successo in un comune piemontese, al quale si è imputato il fatto di avere illegittimamente costituito una società per gestire la farmacia comunale. La procura regionale per il Piemonte della Corte dei conti, con provvedimento del 9 aprile 2013, ha archiviato la notizia di illecito erariale, perchè ha considerato che il parere (rivelatosi poi non corretto) dell’Anci ha sviato gli organi comunali.

Ma vediamo di approfondire la questione.

Un consigliere comunale ha presentato un esposto alla procura della corte dei conti ritenendo illegittima la costituzione da parte del comune di una società di capitali per la gestione delle farmacie comunali.

La società è stata costituita dopo l’entrata in vigore del decreto legge 78/2010.

Questo decreto, all’articolo 14, prevede che i comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti non possono costituire società.

La norma dispone, dunque, un tassativo divieto di nuova costituzione di società, senza eccezioni, per gli enti locali con popolazione inferiore alla soglia demografica di 30 mila abitanti.

L’articolo 14, lo riconosce la procura della Corte dei conti piemontese, introduce una limitazione alla capacità giuridica degli enti territoriali con meno di 30 mila abitanti. Essendo il comune in questione un comune con un numero di abitanti inferiore alla soglia, la società non è stata, dunque, legittimamente costituita. Ma nella deliberazione di consiglio comunale, che ha autorizzato la costituzione della società, viene richiamato un parere dell’Anci datato 3/10/2010, che ha illustrato la portata del citato articolo 14, del dl 78/2010.

Secondo l’Anci le nuove disposizioni non sarebbero state immediatamente applicabili, ma avrebbero richiesto l’adozione di apposite decreti ministeriali.

Il consiglio comunale, dunque, si è fidato del parere dell’associazione dei comuni e ha ritenuto di non incorrere in alcun divieto di legge, non essendo, alla data della deliberazione sulla società, ancora stati emanati i decreti attuativi.

Certo, il parere dell’Anci, a posteriori, è risultato errato: lo ha riconosciuto anche l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, e la stessa Corte dei conti.

Errato sì, ma con un effetto comunque favorevole per gli amministratori del comune in questione. La procura ha, infatti, constatato che per contestare la responsabilità erariale non basta una condotta contra illegittima, ma occorre anche dimostrare il dolo o la colpa grave dei responsabili.

E qui gioca un ruolo l’interpretazione dell’associazione dei comuni.

La violazione di legge in cui un funzionario o un amministratore pubblico sia incorso per errata lettura del testo normativo, causata «dal mancato o imperfetto funzionamento degli strumenti interpretativi a disposizione dei soggetto (tanto più se si tratta di strumenti istituzionali o di uso corrente, come sono i pareri e le circolari dell’Anci per gli enti locali)», secondo la procura della corte dei conti piemontese, esclude la sussistenza della colpa grave. Così si apre la strada all’errore scusabile, nel quale il responsabile è caduto pur avendo compiutamente adempiuto ai propri obblighi informativi sulle condizioni di liceità del proprio agire.

I componenti del Consiglio comunale e il dirigente sono caduti in un errore scusabile ingenerato dal parere in tal senso dell’Anci. Per il momento, quindi, tutto è stato archiviato. Ma la procura in conclusione avvisa che in futuro sarà contestabile il danno erariale se la situazione illegittima non verrà rapidamente sanata e se si determineranno perdite che incidano negativamente sul patrimonio del comune.


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