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Non va pubblicato l'elenco degli incarichi conferiti agli statali da privati

Niente pubblicazione sui portali per gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici da privati, se ricompresi nell’elenco contenuto nell’articolo 53, comma 6, del dlgs 165/2001. Molte amministrazioni stanno dando un’interpretazione parecchio estensiva dell’articolo 18 del dlgs 33/2013, ai sensi del quale «le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico».

La norma è chiaramente riferita alla disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte di dipendenti pubblici, contenuta nell’articolo 53 dlgs 165/2001. L’articolo 18 del dlgs 33/2013, allo scopo di apprestare una salvaguardia contro potenziali abusi, impone anche un ampio regime di pubblicità, così da permettere il controllo «diffuso» sull’attività delle amministrazioni, previsto dall’articolo 1 del medesimo decreto. La norma, tuttavia, è da considerare pienamente operativa solo per le ipotesi di incarichi soggetti, appunto, al regime di autorizzazione e cioè tutti quelli conferiti o autorizzati dalle amministrazioni pubbliche, non rientranti nei doveri d’ufficio.

Scopo dell’articolo 18 è consentire un controllo incrociato. L’amministrazione che autorizza deve pubblicare appunto gli incarichi autorizzati; l’amministrazione che incarica, a sua volta deve pubblicare il conferimento. La piena operatività della norma viene, però, a mancare laddove l’incarico sia assegnato a un dipendente pubblico da parte di un soggetto privato e rientri tra quelli che, ai sensi del comma 6, dell’articolo 53 del Testo unico sul lavoro pubblico non sono soggetti ad autorizzazione. Si tratta della collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; dell’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; della partecipazione a convegni e seminari; di incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; di incarichi svolti in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

In questo caso, nessuna pubblicazione è prevista. Non per il soggetto privato che incarica, ovviamente non tenuto ad applicare le previsioni del dlgs 33/2013, riferito esclusivamente alle amministrazioni pubbliche. Ma nessuna pubblicazione deve compiere nemmeno l’ente col quale il dipendente incaricato conduce il rapporto di lavoro, visto che si tratta, come rilevato prima, di incarichi per i quali non è prevista autorizzazione alcuna: poiché l’articolo 18 del decreto sulla trasparenza impone di pubblicare gli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione o autorizzati, sempre da una pubblica amministrazione, nel caso di specie nessuna pubblicazione deve essere effettuata.


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