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Al traguardo il Mud: modello su carta per meno imprese
Ambiente. Sei tipologie di comunicazione in base al tipo di rifiuto

Scade martedì 30 aprile il termine entro il quale presentare il Mud (modello unico di dichiarazione ambientale) che “unico” lo è poco ma, invece, impegnativo lo è parecchio. Servirà per dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti nel 2012 e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato. Il tracciato da seguire è quello di cui al Dpcm 20 dicembre 2012 (si veda «Il Sole24 Ore» del 3 gennaio). 
Il provvedimento si è reso necessario a seguito della sospensione di tutti gli obblighi relativi al Sistri, disposta dall’articolo 52, legge 134/2012, compreso l’invio della scheda Sistri (“mudino”). Quindi quest’anno i rifiuti speciali vanno dichiarati nuovamente con il Mud. Insomma, anche sotto il profilo della trasmissione dati, il Sistri ha fatto tanto rumore per nulla. 
Da un punto di vista sostanziale le novità sono tre: tutti tornano a fare la stessa dichiarazione senza i “distinguo” indotti dal Sistri; i trasportatori, dopo due anni di tregua, tornano al Mud; si aggiunge la comunicazione per i Raee (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche). 
Sotto il profilo procedurale, invece, le novità non sono poche; tra le molte: non è più richiesto il dato relativo allo stato fisico del rifiuto; i produttori devono indicare la giacenza, cioè la quantità di rifiuto prodotto nel 2012 e non avviato a recupero o smaltimento; i produttori che esportano rifiuti devono indicare l’attività alla quale il destinatario li ha sottoposti. Per i rifiuti ricevuti da privati, il gestore può indicare la quantità totale senza specificare il singolo privato; inoltre, per le attività di messa in riserva e deposito preliminare gli viene chiesto di indicare la quantità complessiva gestita nel corso dell’anno. 
Il Mud consta di sei tipologie di comunicazione: rifiuti speciali; veicoli fuori uso; imballaggi; Raee; urbani, assimilati e raccolti in convenzione; apparecchiature elettriche ed elettroniche. Quindi, la parola chiave è “comunicazione”; infatti, ogni Mud può contenere più comunicazioni. Inoltre, per ogni unità locale va inviato un solo Mud a prescindere dal numero di comunicazioni che contiene. 
Da quest’anno la trasmissione su carta è consentita solo per i produttori che nella propria unità locale producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali. In questo caso i diritti di segreteria sono pari a 15 euro per ogni unità locale dichiarante. Scendono a 10 per tutte le altre dichiarazioni perché sono tutte informatizzate e vanno inviate telematicamente. Solo per la comunicazione Aee non sono previsti diritti di segreteria. Per la trasmissione telematica i dichiaranti debbono possedere un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart card o Carta nazionale dei servizi o Business key). 
Anche sul fronte delle sanzioni il vorticoso succedersi legislativo tutto incentrato sul Sistri ha prodotto i suoi guasti; infatti, sembra proprio che non ci sia più un apparato sanzionatorio per il Mud rifiuti speciali. L’unica sanzione oggi esistente è quella riferita alla scheda Sistri poiché richiamata dal decreto legislativo 205/2010 (come modificato dal Dlgs 121/2011). Inoltre, quando l’articolo 52, comma 1, legge 134/2012, richiama gli articoli 190 e 193 del Codice ambientale e «l’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria» vigente prima della modifica recata dal Dlgs 205/2010, tale richiamo è limitato a registro e formulario e, nel silenzio della legge, non può essere esteso anche al Mud. Questo perché il divieto di estensione analogica compete anche alle sanzioni amministrative e non solo a quelle penali. 
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