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Comuni e farmacie, rinvio alla Consulta
Tar Veneto. Sotto tiro i poteri dei sindaci

Dubbi sul potere dei comuni di decidere sulle farmacie. Con ordinanza 713/2013, depositata il 17 maggio, il Tar Veneto ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione agli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 (secondo periodo del primo comma) della legge 475/68, nel testo introdotto dal Dl 1/2012 come convertito dalla legge 27/ 2012 e del secondo comma dell’articolo 11 del citato Dl 1/2012. 
Si tratta di questioni già sollevate sul Sole 24 Ore del 12 ottobre 2012 («Per le farmacie, Comuni con ruolo di arbitri e gestori»).
Il Tar ha censurato la modifica introdotta dal Governo Monti, che ha ridotto le farmacie a una ogni 3.330 abitanti e ha sostituito la pianta organica, stabilita da un’autorità sovracomunale, lasciando ai comuni l’individuazione delle zone in cui collocare le nuove farmacie. Il potere dei Comuni è caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità, che il Tar Veneto ritiene non suficientemente definito dal solo limite del quorum e dal dovere di garantire un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio e l’accessibilità del servizio anche ai residenti in aree poco abitate. La possibilità per il comune di assumere la titolarità di farmacie può generare un conflitto d’interessi, che non assicura l’imparzialità del potere regolatorio, in contrasto con l’articolo 97 della Costituzione.
Il collegio ha ipotizzato anche il contrasto con l’articolo 118 primo comma della Costituzione (principio di sussidiarietà verticale), perché il livello comunale non è adeguato all’esercizio del potere di zonizzazione delle farmacie, a causa del possibile conflitto d’interessi che impone lo spostamento della competenza al livello superiore.
Secondo il Tar l’attribuzione al comune del potere regolatorio in materia di farmacie lede anche la libertà d’iniziativa economica, perché il comune come possibile soggetto che esercita l’attivita economica farmaceutica non è sullo stesso piano della farmacia privata, ma gli viene attribuito il privilegio, attraverso lesercizio del potere regolatorio, di “assegnarsi” dei benefici a scapito di quest’ultima.


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