MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Residenza effettiva per il calcolo Ici

Le agevolazioni, in materia di Ici, per l’immobile adibito ad abitazione principale spettano in ragione della residenza effettiva del contribuente, debitamente documentata, indipendentemente dalla residenza anagrafi ca. Il concetto sarà altresì estendibile all’Imu, in subordine alle decisioni in merito ai benefi ci/esenzioni legati alla prima casa, attualmente al vaglio del governo. Facendo applicazione del suddetto principio, la Ctr di Roma (sentenza n. 143/38/13 del 4 aprile) ha riconosciuto il diritto alla riduzione impositiva spettante al contribuente, bocciando gli accertamenti Ici emessi dal comune della capitale. Nel caso trattato, un cittadino, anagrafi camente residente nel comune di Perugia, aveva applicato l’imposizione ridotta prevista per l’abitazione principale relativamente a un immobile situato a Roma, città nella quale affermava di vivere effettivamente con la propria famiglia. Il comune capitolino aveva rettifi cato l’Ici dovuta, contestando la qualifi ca di abitazione principale dell’immobile, posto che il contribuente risultava residente nel capoluogo umbro. «L’agevolazione», afferma la commissione, «non può essere negata a causa della divergenza tra il luogo indicato e la residenza anagrafi ca del contribuente, in quanto le risultanze anagrafi che rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva, e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito». Il collegio ha quindi ritenuto suffi cienti le prove offerte dal contribuente in merito alla sua residenza effettiva e, soprattutto, le ha ritenute prevalenti rispetto al dato formale che si evince dall’anagrafe.


www.lagazzettadeglientilocali.it