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La riscossione allentala«morsa»

Stop al fermo amministrativo per i veicoli strumentali dell’impresa o del professionista

Stop al fermo amministrativo dei beni strumentali all’attività d’impresa o alla professione e previsione di una relazione governativa da redigere entro nove mesi in ordine agli effetti delle misure pro contribuente approvate con il decreto legge 69/13 (decreto «del fare»). Sono le modifiche apportate dalle commissioni della Camera in sede di conversione in legge del decreto.

La novità più rilevante è indubbiamente quella riferita al fermo amministrativo, che riguarda anche il relativo procedimento. La procedura attualmente seguita è disallineata rispetto al testo dell’articolo 86 del Dpr 602/73.

Questa disposizione stabilisce che il fermo amministrativo dei veicoli si esegua direttamente con l’annotazione presso i pubblici registri, a opera dell’agente della riscossione che ne dà notizia al contribuente. Ciò che dovrebbe essere comunicato al debitore, dunque, è il provvedimento di fermo. La prassi di Equitalia prevede invece che sia notificato un preavviso di fermo, contenente l’avvertimento che decorsi 20 giorni dal ricevimento dello stesso si procede all’iscrizione del vincolo sul bene. L’atto impugnabile è dunque, nei fatti, rappresentato dal preavviso di fermo.

La modifica in corso di approvazione recepisce innanzitutto le regole di prassi all’interno dell’articolo 86 del Dpr 602/’73. Si dispone pertanto che la procedura del fermo abbia inizio attraverso la notifica di una comunicazione preventiva al debitore, contenente l’invito a pagare le somme dovute entro 30 (e non più 20) giorni dalla stessa. Decorso tale termine, il fermo viene iscritto senza più avvisi di sorta.

È inoltre stabilito innovativamente che il fermo non può essere apposto se il debitore dimostra che il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o professionale. Non sembra quindi necessario che si tratti di beni indispensabili per l’esercizio del mestiere del soggetto esecutato. Il rapporto di strumentalità infatti è per sua natura assai meno stringente. Si ritiene però che, allo scopo, non dovrebbe essere sufficiente l’esibizione dei libri contabili del debitore, dovendosi dimostrare a quali effettive esigenze operative fanno fronte i veicoli in oggetto. La dimostrazione del debitore deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo.

Alla luce delle implicazioni che le modifiche apportate dal decreto «del fare» potrebbero avere sugli incassi delle società di Equitalia, si è inoltre disposto che entro 9 mesi sia approntata una relazione governativa sugli effetti delle modifiche stesse. La relazione deve in particolare riferire in ordine alle conseguenze dell’innalzamento a 120mila euro del limite previsto per il pignoramento immobiliare, dell’elevazione a 120 rate mensili della scadenza massima delle rateazioni nonché della previsione di decadenza della rateazione solo in presenza del mancato versamento di complessive otto rate.

Per quanto attiene alle modifiche apportate dal Dl 69/13, si ricorda innanzitutto che l’estensione a 120 rate del periodo massimo di dilazione è subordinato all’adozione di un decreto dell’Economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

È invece già operativa la disposizione secondo cui la decadenza dalle rateazioni interviene solo in caso di mancato pagamento di otto rate complessive, invece che di due consecutive, come nella versione precedente.

Dal lato dei pignoramenti mobiliari, si ricorda che i beni indispensabili all’esercizio dell’impresa o della professione sono pignorabili nei limiti del quinto del loro valore, a condizione che gli altri beni siano incapienti rispetto al debito a ruolo. Il primo incanto, inoltre, non può essere fissato prima di 300 giorni dal pignoramento e il debitore è designato custode dei beni.

È inoltre sancita l’impignorabilità dell’abitazione principale in cui il debitore risiede, se casa non di lusso, qualora si tratti dell’unico immobile posseduto dal debitore. A tale fine, non rileva l’esistenza di eventuali pertinenze.

Il tetto per il pignoramento immobiliare è stato elevato da 20mila a 120mila euro. L’esecuzione immobiliare deve inoltre essere sempre preceduta dal decorso di sei mesi dall’iscrizione di ipoteca. Sono invece rimaste invariate le regole per l’iscrizione di ipoteca, che può essere apposta anche sull’abitazione principale.


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