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Congedo parentale anche a ore
Lo ha chiarito il ministero del lavoro illustrando le novità della legge di stabilità 2013

Sì alla frazionabilità ad ore del congedo parentale, ma serve un accordo sindacale che la disciplini. Un accordo, tuttavia, non necessariamente nazionale (il Ccnl) ma anche solo territoriale o addirittura aziendale. Il via libera è arrivato dal ministero del lavoro (interpello n. 25/2013) che, nell’illustrare la novità della legge di stabilità per il 2013, ha precisato che essa ha delegato la contrattazione collettiva al compito di fi ssare modalità e criteri per il computo su base oraria del congedo parentale, senza però circoscriverne la competenza a uno specifi colivello.

Il congedo parentale è il diritto di astenersi dal lavoro che spetta a ciascun genitore, per ogni bimbo, nei suoi primi otto anni di vita. Il periodo di astensione, tra i due genitori, non può superare i dieci mesi, fermo restando che alla madre spetta un periodo massimo di sei mesi e al papà di sette. Ne hanno diritto i lavoratrici/lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere; non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio.
Nel caso in cui il rapporto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il congedo compete ai genitori naturali entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due non superiore a dieci mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto compete:

I genitori naturali possono usufruire del congedo:

La frazionabilità a ore. Il congedo è disciplinato dal T.u. maternità approvato dal dlgs n. 151/01, innovato dal 1° gennaio dalla legge di stabilità 2013. L’art. 1, comma 339 della legge n. 228/12, in particolare, con l’inserimento del comma 1-bis all’articolo 32, ha previsto che la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. In realtà si tratta di una novità che era già stata prevista dal dl n. 216/12 che però non è mai stato convertito in legge. Inoltre, con l’introduzione del comma 4-bis allo stesso articolo 32, la legge di stabilità 2013 ha previsto pure che durante il periodo di congedo il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Sufficiente l’accordo aziendale. Riguardo alla possibilità di frazionare a ore, la triplice sindacale (Cgil, Cisl e Uil) ha avanzato istanza d’interpello al ministero per sapere se sia possibile per la contrattazione collettiva di secondo livello intervenire a disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria ai sensi della richiamata norma della legge stabilità.
Il ministero ha risposto affermativamente facendo presente che, a differenza di quanto previsto da altre discipline,e in particolare a differenza del dlgs n. 66/03 in materia di orario di lavoro in cui è richiesto il livello «nazionale» della contrattazione, il dlgs n. 151/2001, all’art. 32, fa semplicemente riferimento alla contrattazione «di settore».
Il ministero fa notare che, nello stesso dlgs n. 151 il «settore» è più volte utilizzato, da un lato, per distinguere l’applicabilità degli istituti relativi ai riposi, permessi e congedi per ciò che attiene al settore pubblico e privato; dall’altro per individuare l’ambito di appartenenza dell’impresa a un determinato «settore produttivo»: per esempio, così avviene nel caso dell’art. 78, comma 2 (pubblici servizi di trasporto e settore elettrico), dell’art. 79, comma 1, lett. a) (settore dell’industria, del credito e assicurazioni, dell’artigianato, marittimi, spettacolo).
In virtù di tanto, conclude il ministero, stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello «nazionale» della contrattazione, non vi sono motivi ostativi a una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare «le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 (dell’art. 32, dlgs n. 151/2001) su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa» possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.


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