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Stesso Durc per commesse diverse
Irregolarità sanabili dall’azienda entro 15 giorni dalla segnalazione di Inps, Inail o Cassa edile

Il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) ha una validità uniforme e raggiunge ora i 120 giorni dalla data del rilascio. La validità è riferita solo al tempo e non anche allo scopo per cui è stato richiesto e rilasciato. Il documento non ha carattere di definitività, per cui eventuali irregolarità potranno essere sanate entro 15 giorni senza che compromettere la regolarità del pagamento dell’appalto.
Sono, queste, le principali novità introdotte in materia dal Decreto del fare 69/13 (convertito nella legge 98/13), il quale ha ancora una volta modificato il quadro normativo che disciplina il rilascio, l’esercizio e la validità del Durc, istituito originariamente, in materia di appalti, dall’articolo 86, comma 10 del Dlgs 276/03.

Acquisizione del Durc
Nell’ambito delle procedure d’appalto di opere, servizi e forniture, il Durc segue due strade, a seconda che si tratti di contratti pubblici o privati (per questi ultimi si legga l’altro articolo in pagina). Soffermando l’attenzione sulla prima ipotesi, il legislatore, in applicazione dell’articolo 16-bis del Dl 185/09, aveva già posto direttamente a carico delle stazioni appaltanti pubbliche l’onere di acquisire d’ufficio il Durc dagli istituti tramite sistemi informatici. Tale procedura si estende ora in caso di pagamento delle prestazioni rese, oltre che nell’ambito dell’appalto, anche in caso di subappalti.

Attività pubbliche soggette
In caso di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati del Durc anche in formato elettronico. Tale obbligo viene esteso ai fini del rilascio dell’autorizzazione che l’affidatario dei lavori, il quale intenda avvalersi del subappalto o del cottimo, deve chiedere in base all’articolo 118, comma 8, del Dlgs 163/06 (Codice appalti pubblici), al soggetto aggiudicatore dell’appalto. Anche in questo caso sarà onere della stazione appaltante, in presenza di tale istanza, chiedere all’istituto o ente la certificazione di regolarità contributiva riguardante il subappaltatore o cottimista interessato.

Validità del Durc
Sposando la decisione del Consiglio di Stato (ordinanza del 23 aprile 2013), l’articolo 31 del decreto del fare stabilisce che il documento possa essere utilizzato per l’intero periodo della sua validità quadrimestrale, riguardante le varie fasi dell’appalto per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche se diverse da quelle per cui è stato espressamente acquisito. Il Durc può venire utilizzato così anche per: verificare il possesso dei requisiti ai fini dell’affidamento (articolo 38, comma 1, lettera i, del Dlgs 163/06); per stabilire la sua aggiudicazione (articolo 11, comma 8); per effettuare la stipula del contratto e il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; per rilasciare il certificato di regolare esecuzione, quello di verifica di conformità e quello di regolare esecuzione. Solo per il pagamento del saldo finale sarà necessario un nuovo Durc indipendentemente dalla presenza di quelli precedenti ancora in corso di validità.

Situazioni di irregolarità
La situazione di accertata irregolarità segnalata dagli istituti competenti (per il settore dell’edilizia la competenza è della cassa edile) in sede di richiesta del Durc da parte di amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (ex articolo 3, comma 1, lettera b, del Dlgs 207/10), in ambito di contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture e in occasione delle varie fasi a cui si è fatto sopra cenno, determina il cosiddetto principio di sostituzione. In tal caso, viene ora stabilito che i soggetti appaltanti sopra indicati trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente a quello risultante dall’inadempienza. L’ammontare così quantificato viene versato, in nome e per conto dell’impresa esecutrice, appaltatrice e/o subappaltatrice in posizione di irregolarità, direttamente all’istituto e/o alla cassa edile creditrice dei contributi dovuti e non versati. Il decreto del fare stabilisce, tuttavia, che l’istituto o ente, prima di segnalare l’irregolarità, ha l’obbligo di informare l’interessato o il suo consulente del lavoro, mediante posta certificata, sul motivo e l’entità della irregolarità, invitandolo a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni, trascorsi inutilmente i quali segnalerà l’inadempienza all’appaltante.

01|CHI ACQUISISCE IL DURC NEGLI APPALTI PUBBLICI
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, dagli istituti o cassa edile (edilizia) in via telematica

02|VALIDITÀ DEL DURC
Il documento ha validità di 120 giorni dalla data di emissione. La sua validità è riferita soltanto al tempo di durata e non più anche allo scopo del rilascio. Può quindi riguardare ormai tutte le fase dell’appalto con l’esclusione del solo pagamento del saldo, per il quale serve un nuovo Durc indipendentemente dalla presenza di documenti precedenti ancora validi

03|RICHIESTA DEL DURC
Il documento unico di regolarità contributiva viene richiesto, tra l’altro, per effettuare il pagamento degli stati avanzamento lavori, o prestazioni relative a servizi e forniture, per rilasciare il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato conformità e quello di regolare esecuzione

04|PROCEDURA IN CASO DI INADEMPIENZA
L’istituto o cassa edile è tenuta a informare l’impresa interessata o il consulente del lavoro, tramite posta certificata (Pec), invitandolo alla regolarizzazione entro 15 giorni, che se soddisfatta permetterà il rilascio del Durc. In caso contrario dovrà essere segnalata l’inadempienza all’appaltante, il quale dovrà trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente a quello risultante dall’inadempienza. L’importo verrà versato poi, per conto dell’impresa esecutrice, appaltatrice e/o subappaltatrice in posizione d’irregolarità, direttamente all’istituto o alla cassa edile creditrice dei contributi dovuti e non versati


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