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I casi dei coniugi alle prese con le residenze separate

Che cosa accade alle agevolazioni Imu quando i coniugi risiedono in abitazioni diverse? La residenza separata dà origine a una serie di casi particolari, sia se gli interessati sono regolarmente sposati sia in caso di separazione o divorzio.

Residenze separate
In linea generale, la normativa Imu prevede che l’abitazione principale sia quella in cui risiedono il proprietario e il suo nucleo familiare. Non si è mai chiarito compiutamente che cosa si intenda per nucleo familiare. Secondo l’interpretazione ufficiale (circolare 3/E del 2012), la norma è essenzialmente pensata per i coniugi. Perciò, occorre distinguere secondo che i coniugi abbiano residenze separate in immobili di proprietà nello stesso comune o in comuni diversi.
Nella prima ipotesi, si presume in via assoluta la natura elusiva della separazione delle residenze. Quindi solo una delle due case, a scelta degli interessati, sarà considerata abitazione principale e quindi esente da Imu. Se le due residenze sono in comuni diversi, invece, ad entrambe le unità immobiliari competeranno, in via di principio, le agevolazioni. È inoltre evidente che, se uno dei due coniugi va a risiedere nell’immobile di proprietà dell’altro coniuge, l’esenzione non si potrà applicare.
La residenza acquisita autonomamente dal figlio non è mai pregiudicata dall’ubicazione della residenza dell’originario nucleo familiare. Quindi, se il figlio risiede e dimora in un immobile di sua proprietà nello stesso comune di residenza dei genitori, l’immobile sarà comunque considerato esente dall’Imu.

Separazione e divorzio
Regole specifiche sono dettate nell’ipotesi di separazione o divorzio. Il coniuge assegnatario dell’abitazione in forza di provvedimento adottato in sede di separazione legale o divorzio si considera, ai soli fini Imu, titolare del diritto di abitazione sull’immobile. Ne deriva che l’assegnatario diventa l’unico soggetto passivo a prescindere dalla titolarità formale del bene. Pertanto, nell’ipotesi in cui la casa assegnata sia interamente di proprietà del coniuge non assegnatario, quest’ultimo non avrà alcun obbligo Imu, per tale unità. Stesse regole se la casa assegnata era stata, ad esempio, concessa in comodato ai coniugi dal genitore di uno dei due.Se invece l’immobile è detenuto in locazione, tornano applicabili le regole ordinarie. Di conseguenza, il fabbricato sarà tassato in capo al proprietario effettivo.
Naturalmente, in tutti i casi in cui dovrebbe pagare il coniuge assegnatario, se questi risiede e dimora nell’immobile, sarà esente dall’Imu. L’esenzione non pregiudica la posizione del coniuge non assegnatario, con riferimento all’eventuale immobile di sua proprietà nel quale egli abbia l’abitazione principale.
Così, supponendo che l’ex dimora coniugale sia di proprietà al 100% di uno dei due coniugi e che venga assegnata in sede di separazione all’altro coniuge, in presenza dei requisiti di legge, tale unità sarà esente.
Ma è esente anche la casa di proprietà del coniuge non assegnatario, nella quale questi risieda e dimori, anche se ubicata nello stesso comune dell’ex-dimora coniugale.
A stretto rigore, dovrebbe invece ritenersi che, se l’immobile assegnato è diverso da quello che costituiva la dimora coniugale, trovano applicazione le regole ordinarie. Quindi, l’esenzione non pare sussistere.

Le nuove assimilazioni

L’esenzione Imu per il primo semestre 2013 si applica anche alle fattispecie assimilate all’abitazione principale. Si tratta dell’unità immobiliare non locata posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o da cittadini italiani residenti all’estero.
L’assimilazione non opera tuttavia in modo automatico: occorre a monte una delibera consiliare del Comune. L’assimilazione si applica anche per le situazioni accomunate all’abitazione principale, in virtù della specifica disposizione di sospensione del pagamento dell’Imu contenuta nell’articolo 1 del Dl 54/2013. Queste riguardano gli immobili assegnati ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate ad abitazione principale dei soci stessi, e gli immobili assegnati dagli Iacp e da altri enti costituiti al medesimo scopo.
A regime e già a partire dal secondo semestre 2013, per gli Iacp è confermata la spettanza della detrazione, con applicazione dell’aliquota ordinaria, mentre in favore delle cooperative a proprietà indivisa si dispone la completa assimilazione all’abitazione principale. Ciò comporta che ad esse compete l’aliquota ridotta e la detrazione – e in prospettiva l’esenzione – mentre in precedenza c’era la sola detrazione.
Un’assoluta novità riguarda i fabbricati non locati dei soggetti appartenenti alle forze armate e alla polizia. Questi sono qualificati come abitazione principale anche se il proprietario non dimora e risiede nell’immobile.

 


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