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L'anticipo di liquidità dalla Cdp è vincolato
Corte dei conti. Se non è utilizzato, dev'essere restituito

L’ente locale che, per la copertura integrale dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ha ricevuto l’anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti, a erogazione effettiva differita nel 2014, deve indirizzare le eventuali disponibilità liquide realizzate nel frattempo prioritariamente al pagamento dei debiti 2012, con eventuale restituzione della somma anticipata che diventasse a questo punto superflua. Gli enti non possono quindi destinare eventuali ulteriori risorse di cassa alla copertura di spese successive maturate nell’esercizio 2013, basandosi sul presupposto (giudicato errato) che i debiti 2012 dovrebbero essere saldati con la seconda tranche dell’anticipazione di liquidità che sarà erogata nel 2014.

La posizione è espressa dalla Corte dei conti per la Liguria (deliberazione n. 65/2013) in risposta a un quesito sul decreto legge 35/2013, il cosiddetto sbocca-debiti.

I magistrati contabili sottolineano il carattere di anticipazione di scopo delle somme ricevute dalla Cassa depositi e prestiti, per cui, se l’erogazione della somma destinata a una determinata finalità, perde la sua causa giuridica originaria, bisogna restituire la somma eccedente a saldo parziale dell’anticipazione, analogamente a quanto avviene per i mutui di scopo.

Non solo. Il parere della Corte dei conti si sofferma anche sulla questione della corretta contabilizzazione in bilancio dell’anticipazione di liquidità e, in particolare, su come debba essere iscritta la voce fra le spese nell’anno di erogazione, poiché risulta chiara la contabilizzazione dell’entrata al titolo V SIOPE 5311 «Mutui e prestiti da enti del settore pubblico».

La posizione dei magistrati liguri sulla registrazione delle spese sembra essere a favore dell’intera contabilizzazione, sin dal primo esercizio, tra i rimborsi di prestiti SIOPE 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico», con una conseguente generazione di residuo passivo pluriennale al titolo III.

Su questo tema probabilmente si tornerà a parlare, visto che nelle settimane scorse la sezione Autonomie (deliberazione 14/2013), in merito al l’operazione analoga dell’anticipazione ottenuta sul fondo di rotazione, aveva stabilito una diversa modalità di registrazione: cioè che gli enti devono iscrivere, nei fondi vincolati dell’esercizio in cui è accertata e riscossa l’anticipazione, una somma pari al totale assegnato, come «Fondo destinato alla restituzione dell’anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell’ente». Dal l’anno successivo, con l’inizio del rimborso, il fondo sarà progressivamente ridotto dell’importo pari alle somme restituite che saranno impegnate di anno in anno nel bilancio in cui vanno in scadenza.

Trattandosi di operazioni similari, la modalità di registrazione dovrebbe essere la stessa. È auspicabile, dunque, che arrivino al più presto indicazioni chiare e univoche: ad attenderle è una platea di oltre 1.500 enti.


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