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Pagamento abolito per terreni non condotti

Non sono soggetti al pagamento della prima rata Imu i terreni agricoli anche se non condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Il dl sull’imposizione immobiliare esclude il pagamento per tutti gli immobili per i quali a giugno era stata concessa la sospensione. L’articolo 1 del dl 54/2013, infatti, aveva concesso la sospensione richiamando l’articolo 13, comma 5 del dl «salva-Italia» (201/2011), che ricomprende nella nozione di terreno agricolo anche quello che non viene condotto direttamente da un coltivatore o imprenditore agricolo professionale. La norma si limitava però a concedere la sospensione dal pagamento dell’imposta solo per i terreni agricoli. Quindi, sono tenuti a passare alla cassa i titolari di terreni incolti, a meno che non siano posseduti da un agricoltore. Va ricordato che i benefi ci fi scali sui terreni agricoli non sono più limitati alle persone fi siche, ma si estendono anche alle società agricole. Per la qualifi cazione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale occorre fare riferimento all’articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 e non più, come avveniva per l’Ici, all’articolo 58 del decreto legislativo 446/1997. Quest’ultima disposizione qualifi cava coltivatori diretti e imprenditori agricoli solo le persone fi siche iscritte negli elenchi comunali e soggette alla contribuzione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e malattia. Dunque, escludeva le aziende agricole (società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile).


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