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Ripartono le opere a metà
Delibera del Cipe sulle agevolazioni per società di progetto e concessionari

Un aiuto per completare le opere pubbliche rimaste a metà. Grazie alla defiscalizzazione per le grandi opere infrastrutturali in project financing già affidate ma bloccate per problemi di sostenibilità economica, o ancora da realizzare, che avverrà sotto forma di compensazione con le imposte sui redditi, l’Irap e l’Iva. L’ammontare della agevolazione fiscale non potrà superare il 50% dell’investimento e sarà necessaria una delibera Cipe per ogni opera, dopo che il ministero delle infrastrutture avrà individuato quanto necessario a fare ripartire o ad avviare l’opera.

A beneficiare della defiscalizzazione sono le società di progetto e i concessionari e, a scalare, le imprese che con questi lavorano, mentre lo strumento sarà utilizzato soprattutto nel settore autostradale e sbloccherà diversi lavori che i concessionari sono obbligati ad appaltare a terzi. Ci sono voluti poco meno di due anni, ma alla fine, con la pubblicazione avvenuta ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 della delibera Cipe del 18 febbraio 2013, diventa operativo il sistema di misure agevolative per le infrastrutture strategiche da realizzarsi in project financing, incluse nel programma previsto dalla legge obiettivo 443/2001.

La delibera contiene la direttiva in materia di attuazione delle misure di compensazione fiscale previste dall’articolo 18 della legge n. 183/2011 (registrata dalla Corte dei conti il 9 agosto scorso) e, quindi, le linee guida per l’applicazione delle agevolazioni.

Destinatari delle agevolazioni sono le società di progetto previste dall’articolo 156 del codice dei contratti pubblici e i diversi soggetti aggiudicatari delle diverse tipologie di contratto di partenariato pubblico-privato (Ppp), compresi i concessionari di lavori pubblici.

Oggetto delle misure agevolative, che comunque dovranno essere assegnate per ogni singola opera con apposita delibera del Cipe, saranno le nuove infrastrutture di interesse strategico nazionale ancora da realizzare per le quali non sussiste la sostenibilità economica dell’operazione, sia quelle già affidate o in corso di realizzazione, per le quali «risulti necessario ripristinare l’equilibrio del piano economico finanziario».

Le linee guida chiariscono che per «nuove» opere si devono intendere quelle per le quali alla data di entrata in vigore della legge 221/2012 (il 19 dicembre 2012) sia sta approvata la convenzione di concessione; per opere «da affidare» quelle per le quali alla stessa data non sia stato ancora pubblicato il bando di gara; infine per opere «in corso» quelle per le quali è già stato pubblicato il bando di gara. La funzione principale delle misure agevolative è quella di assicurare la sostenibilità economica dell’operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato.

Le agevolazioni (defiscalizzazioni) previste dal comma 1 dell’articolo 18 della legge 183/2011 e successive modifiche consistono nella compensazione delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva generate durante il periodo di concessione, riconoscimento al concessionario del canone di concessione come contributo in conto esercizio.

Per determinare l’ammontare dell’agevolazione (con apposita delibera Cipe) si deve definire un contributo pubblico «teorico» a fondo perduto in conto capitale (in misura non superiore al 50% del totale dell’investimento) necessario a assicurare o ripristinare l’equilibrio del piano economico finanziario (Pef).

Il contributo «teorico» viene poi «convertito» nello sconto fiscale o si può prevedere anche un sistema misto con sconto fiscale e contributo. Sarà il ministero delle infrastrutture a trasmettere al Cipe un» Pef regolatorio base» che dovrà portare a un piano «defiscalizzato» ottenuto sostituendo in parte il contributo al piano-base.

Gli sconti fiscali possono poi essere modificati in sede di verifica quinquennale delle concessioni, ma non per coprire eventuali incrementi del costo di costruzione rispetto al progetto definitivo. Nelle linee guida si prevede anche l’obbligo di arrivare alla stipula del contratto di finanziamento bancario (o del project bond) deve entro 12 mesi dall’approvazione del progetto definitivo, pena la revoca della concessione.


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