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Obbligo di pareggio senza autonomia
INTERVENTO

La revisione della Carta, intervenuta con la legge costituzionale 1/2012, ha imposto una particolare procedura agli enti territoriali che volessero ricorrere all’indebitamento. Quest’ultimo ammesso, esclusivamente, per finanziare un investimento istituzionalmente utile.

Nell’integrare l’articolo 119, comma 6 della Costituzione, ha previsto che l’ente interessato ad indebitarsi debba, contemporaneamente, predisporre un piano di ammortamento del debito contratto. Non solo. Ha l’obbligo di “provare”, nella contestualità, il rispetto dell’equilibrio di bilancio da parte di tutti gli enti locali del territorio regionale. Una prescrizione, per certi versi, di difficile compatibilità costituzionale, se considerata in rapporto all’esercizio dell’autonomia che la stessa Carta attribuisce (quasi) incondizionatamente alle autonomie locali. Un’eccezione che diventa ancora più evidente alla luce dell’articolo 10 della legge attuativa 243/2012.

Il legislatore ha previsto al riguardo una procedura concertativa, che ha stupito i sostenitori dell’autonomia stricto sensu. Invero, imporre a Regioni ed enti locali una simile condizione procedurale è apparso “deformante” del più generale principio costituzionale. Ciò in quanto la contrazione di un debito produttivo non può essere negativamente condizionata dall’eventuale inadempimento – sempre che possa essere considerato tale in base all’articolo 81 della Costituzione – di un altro ente. La Costituzione vigente ha attribuito agli enti territoriali un’autonomia finanziaria, limitata solo dal loro concorso all’equilibrio economico complessivo e dalla sostenibilità del debito pubblico.

Il problema è di capire se il ricorso all’intesa tra Regione ed enti locali, finalizzata a garantire il conseguimento dell’equilibrio della gestione di cassa finale, rappresenti la corretta attuazione del principio costituzionale o ne costituisca una violazione.

Allo stato non è comunque stata perfezionata alcuna intesa, perché manca il Dpcm attuativo, cui fa esplicito riferimento e rinvio l’articolo 10, comma 5 della legge 243/2012.

Le domande: è corretto che una norma costituzionale venga paralizzata da un inadempimento amministrativo? Gli enti territoriali dovranno provvedere a prescindere?

Una valutazione complessa e difficile da farsi, alla quale darà, di certo, il suo contributo chiarificatore la Consulta.


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