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Definizione «agevolata» per i danni causati all'Erario

Corte dei conti. Il Dl Imu prevede un patteggiamento che vale anche per i privati amministratori di concessionarie

Patteggiamento per i danni erariali verificatisi entro il 31 agosto 2013. Questo è il significato dell’articolo 14 del Dl 102/2013 (Dl Imu). Il beneficio, tecnicamente una “definizione agevolata”, interessa sia i pubblici funzionari che i privati (quali amministratori di società concessionarie), che possono aver causato danni alla pubblica amministrazione. Si estende in tal modo una previsione già contenuta nella legge finanziaria del 2006 (articolo 1 comma 231-233 legge 266/2005), che consentiva di definire i giudizi di responsabilità pagando un importo tra il 10 ed il 30% del danno erariale quantificato da una sentenza della Corte dei conti.

Oggi la norma è più articolata: la riduzione ha un diverso tetto (si chiede di pagare almeno il 25% del danno), ma soprattutto riguarda sia i danni erariali già accertati con sentenza, sia quelli non ancora accertati con sentenza purché “verificatisi” prima del 31 agosto 2013. Esiste inoltre un termine da rispettare, perché entro il 15 ottobre 2013 i soggetti interessati devono presentare una specifica richiesta di definizione, indirizzata alla Corte dei conti.

I primi problemi sorgeranno quando i soggetti responsabili, leggendo il primo comma dell’articolo 14, dovranno decidere se chiedere la sanatoria anche se non hanno ancora subito una sentenza di condanna da parte del giudice contabile. L’articolo 14, infatti, consente di sanare «danni erariali verificatisi entro il 31 agosto 2013» e quindi anche i danni non ancora oggetto di sentenza, e probabilmente anche i danni non ancora emersi da indagini ma latenti, e già “verificatisi” anche se non ancora accertati. Entro il 15 ottobre, se il Dl non sarà modificato, sarà necessario decidere se autodenunciarsi per fruire della definizione agevolata quando vi sarà una sentenza, oppure lasciare decorrere il termine di ottobre, confidando nella lentezza degli accertamenti contabili e nella prescrizione quinquennale.

La precedente sanatoria, contenuta nella legge finanziaria 2006, esigeva una sentenza di condanna di primo grado, il cui importo poteva essere ridotto dal giudice di appello pagando dal 10 al 30% (cioè con uno sconto sull’entità del danno dal 70 al 90%). Questa misura si cumulava a quella, tuttora vigente, di “patteggiamento” (articolo 55 Regio decreto 1214/1934) su importi fino a 5.000 euro, beneficio che è accordato dal presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti. L’innovazione contenuta nel decreto Imu del 2013 è motivata dal Governo per l’opportunità di ottenere in tempi rapidi un’effettiva riparazione dei danni erariali, cosicché lo Stato si accontenta di circa un quarto di quello che potrebbe pretendere e che la stessa Corte dei conti, con una sentenza di primo grado, ha quantificato adottando anche il potere riduttivo (articoli 82-83 Regio decreto 2440/1923) valutando l’entità della colpa. La sanatoria del 2005 ha superato la verifica di legittimità costituzionale vincendo le resistenze della Corte dei conti, che si era vista ridurre in modo consistente le condanne al pagamento di danni faticosamente quantificate. Il giudice delle leggi (sentenza 183/2007) ha infatti ritenuto che il beneficio del 2005 non sia un premio ingiustificato ed automatico, perché resta la possibilità di graduare la pretesa dello Stato in funzione della colpa del responsabile. Questo orientamento è valido ancor oggi, perché ha gli stessi presupposti di snellimento, anche se rimangono dubbi sul limite cronologico per beneficiare della definizione agevolata: tale limite, a prima lettura, comprende tutti i danni (quali assunzioni illegittime, inquinamenti) “verificatisi” prima del 31 agosto 2013.


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