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Tares 2013 spalmata sul 2014
Risoluzione del dipartimento delle finanze. Maggiorazione standard entro dicembre

Il comune può rinviare al 2014 la scadenza di una o più rate della Tares dovuta per l’anno 2013. La maggiorazione standard pari al 0,30 euro per metro quadrato deve però essere pagata, unitamente all’ultima rata per il 2013, entro il 16 dicembre 2013.

È quanto chiarito dal dipartimento delle finanze con la risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013 che ha fornito i chiarimenti sulle possibilità offerte ai comuni dalle varie norme succedute in questi ultimi mesi relativamente al pagamento del nuovo tributo chiamato a sostituire tutti i prelievi sui rifiuti vigenti fino al 2012. L’evidente esigenza che i comuni intendono tutelare è quella di alleviare il contribuente da un eccessivo onere fiscale concentrato in un periodo temporale assai ristretto. Infatti, visto che si è arrivati ormai alla metà del secondo semestre del 2013, il comune si trova di fronte all’alternativa stabilire o un numero limitato di rate dall’importo elevato o, alternativa, un numero più ampio di rate con scadenze assai ravvicinate.

A tale riguardo era già intervenuto il legislatore attraverso una norma valida per il solo anno 2013, stabilendo che il versamento della prima rata della Tares è posticipato a luglio, con facoltà del comune di differire ulteriormente tale termine. Poi l’art. 10, comma 2, lett. a), del dl 35 del 2013, ha stabilito che per il solo anno 2013, in deroga alle norme generali contenute nell’art. 14, comma 35, del dl 201 del 2011, gli enti locali possono stabilire tranquillamente la scadenza e il numero delle rate del versamento del tributo, svincolandosi dalle quattro rate e dalle relative scadenze fissate a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Occorre però tener conto del fatto che la lett. c) del comma 2 dell’art. 10 ha previsto che per il solo anno 2013 «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo».

La lettura coordinata delle norme ha indotto i tecnici del Mef, supportati da quelli del dipartimento della Ragioneria generale dello stato e del ministero dell’interno, a ritenere che:

Via libera dunque ai comuni che, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare attribuita dall’art. 52, comma 1, del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, potranno valutare compatibilmente con le specifiche esigenze di bilancio, se articolare il versamento della Tares in maniera tale da scongiurare il pericolo di addossare al contribuente un onere tributario assai gravoso in un limitato lasso di tempo. Ampia diffusione deve essere data dunque alle scelte che ogni ente deciderà di adottare e soprattutto dovrà essere richiama l’attenzione sulla necessità di versare la maggiorazione con l’ultima rata del 2013, proprio al fine di salvaguardare il gettito riservato all’erario.


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