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Comuni in ginocchio sulle difficoltà applicative della Tares
Compreso chi ha già deliberato le manovre tariffarie. scadenza della maggiorazione nel mirino

Le difficoltà applicative della Tares stanno mettendo in ginocchio gran parte dei comuni d’Italia compresi quelli che hanno già licenziato le manovre tariffarie. Le problematiche di maggior rilievo ruotano attorno a due questioni fondamentali.

In primo luogo, quando scade la maggiorazione? La recente Ris. del Dip. delle Finanze n. 9/2013 ribadisce che la maggiorazione deve essere versata entro dicembre, e questo anche dopo il dl 102/2013 in merito a quel passaggio previsto al comma 4 dell’art. 5 dello stesso ove si legge che «il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti».

Il dipartimento, invocando la lettura sistematica delle disposizioni contenute nell’art. 14 del dl 201/2011 e nell’art. 10 del ddl 35/2013 giunge alla conclusione secondo cui il versamento della maggiorazione deve essere garantita entro l’anno 2013. Aggiunge che, ai sensi della normativa che regge i versamenti mediante F24 nonché il dm che approva il bollettino postale, il versamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2013. La scollatura tra la penna del legislatore e quella del ministero è di tutta evidenza.

L’art. 14 del dl 201/2011 inquadra la maggiorazione come una componente del Tares le cui regole di determinazione poggiano sulla componente della tariffa rifiuti seguendone presupposto, base imponibile e agevolazioni. La maggiorazione segue la componente tariffaria sui rifiuti in tutte le sue dinamiche e modalità di versamento (si versa mediante F 24 o bollettino conforme, in quattro rate scadenti a gennaio aprile luglio e ottobre).

Arrivano poi le deroghe successive, prima fra tutte, le disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 10 del dl 35/2013 interpretate anche dallo stesso dipartimento con la circ. di chiarimento n. 1/2013, in certi passaggi fedelissima alla relazione di accompagnamento dello stesso decreto. Sulla scorta di questi assunti buona parte dei comuni hanno già esercitato la potestà regolamentare individuando, in qualche caso, scadenze che fissano l’ultima rata oltre l’anno 2013 comportando così lo slittamento al 2014 anche della maggiorazione, in virtù dell’assunto inserito quasi a caratteri cubitali nella lettera c) del comma 2 del citato art. 10 «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo». La maggiorazione, per effetto del dl 35/2013, non è diventata un tributo erariale ma è stata riservata allo Stato duplicando lo stesso meccanismo visto per la quota Stato Imu (definita dalla risoluzione ministeriale n. 2/2013 tributo comunale).

La precisazione è di fondamentale importanza. In quanto componente di un unico tributo locale, la maggiorazione rientra nella potestà regolamentare da esercitare nel rispetto dei criteri e vincoli normativi che in nessun passaggio (forse per svista) pongono un termine di scadenza del tributo Tares; né tanto meno indicano il 16 dicembre come data ultima di versamento.

Fin da subito l’indicazione contenuta nel dm di approvazione del bollettino è stata interpretata come norma non vincolante anche per ragioni di gerarchia e competenza normativa. Gli unici paletti per la maggiorazione sono il canale di versamento e la contestualità di pagamento con l’ultima rata della tariffa. L’architettura normativa rende legittime le scelte di quei comuni che, basandosi anche sulla circolare n. 1/2013 di interpretazione del dl 35/2010, hanno fissato la scadenza dell’ultima rata dopo il 2013, con l’unico obiettivo di quantificare esattamente gli importi dovuti rispetto alle dinamiche di occupazione e limitare così operazioni di rimborso o compensazione sulle quali nessun aiuto darà lo strumento F24 che, se funziona come la per la quota Stato Imu, non permette di compensare applicando le somme a credito maturate su tributi locali. La seconda questione attiene all’abrogazione del comma 19 relativo alle ulteriori agevolazioni Tares finanziate dall’ente.

La scelta del legislatore non può essere letta come impossibilità di impiegare risorse da bilancio per finanziare agevolazioni che nulla hanno a che vedere con la produzione dei rifiuti. Sarebbe contrario al principio «paga chi inquina» caricare sul piano finanziario costi relativi a benefici di diversa natura il cui riconoscimento può legittimamente trovare forza sulle norme giuridiche trasversali che consentono a un comune di spendere risorse per finalità proprie (istituzionali, sociali, ambientale ecc.) ove l’unico limite appare quello della ragionevolezza e sostenibilità.


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