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Rimborso già al netto di Imu e Tares
Le prossime scadenze. La scelta di destinare l'eccedenza alle imposte su immobili e rifiuti

Il credito da chiedere a rimborso all’amministrazione finanziaria dovrà essere indicato al netto di quanto ancora dovuto dal contribuente in date successive per il secondo acconto Irpef, la seconda rata Imu (per gli immobili per i quali è dovuta) o la Tares. È quanto emerge dalla circolare 28/E/2013.

Il credito deve tener conto sia della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca, anche riferita al coniuge del dichiarante e sia di eventuali compensazioni effettuate con altri tributi.

Le eventuali somme a debito indicate nel prospetto liquidazione – come appunto gli acconti – vanno considerate come fossero già compensate con il credito risultante, senza quindi che il contribuente debba effettuare adempimenti al riguardo. Gli altri tributi – come Imu o Tares – già compensati con il credito comportano, invece, per il contribuente l’onere di informare il professionista o il Caf della quota utilizzata.

Errori in tal senso, possono infatti comportare l’erogazione di rimborsi superiori al dovuto, che saranno recuperati in ogni caso dall’agenzia delle Entrate insieme a interessi e sanzioni in sede di controllo automatizzato.

Anche la quota che il contribuente decide di «conservare» per il pagamento di imposte con scadenza successiva va decurtata dal credito totale del quale si vuole chiedere il rimborso.

La circolare 28/E/2013 riporta l’esempio del saldo Imu dovuto a dicembre. Il documento di prassi prospettato il caso di un contribuente che ha un credito di 700 euro già utilizzato per 250 euro e che dovrà pagare a dicembre un saldo Imu di 200 euro. Nel quadro I deve essere indicato l’importo di 450 euro (ossia i 250 già utilizzati ed i 200 di prossima utilizzazione) e sarà quindi rimborsata soltanto la differenza tra 700 e 450 euro, quindi 250 euro.

Lo scenario

Il Dl 102/2013, in vigore dal 31 agosto 2013, ha abolito la prima rata (prima solo sospesa) del l’Imu sull’abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione solo degli immobili classificati A/1, A/8 e A/9.

La «partita» Imu, tuttavia, è ancora aperta, in quanto il decreto potrebbe subire ulteriori modifiche in sede di conversione o nella prossima legge di stabilità. Il contribuente potrebbe così decidere, data l’incertezza normativa, di non ridurre il proprio credito delle somme dovute a titolo di Imu, in attesa di conferme. Di conseguenza l’imposta dovuta non sarebbe compensata con il credito Irpef nel modello 730.

In ogni caso – rimarca la circolare – l’eventuale eccedenza indicata nel quadro Imu e non interamente utilizzata può essere riportata dal contribuente nella prossima dichiarazione, sia essa presentata tramite modello 730 o Unico. In caso di mancato riporto nel modello presentato nell’anno successivo, se l’importo supera i 12 euro sarà la stessa agenzia delle Entrate a riconoscere il diritto del contribuente ma solo a seguito di presentazione di un’istanza.

 


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