MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Nella Pa pensione senza deroghe
Previdenza. La Funzione pubblica ribadisce il vincolo grazie alla disposizione interpretativa contenuta nel decreto 101/2013

In pensione a 65 anni, o a 70 quando lo prevedono regole di settore come accade nell’università o nella magistratura. La via è obbligata, e non ammette eccezioni, per i lavoratori del pubblico impiego che al 31 dicembre 2011 avevano raggiunto un qualsiasi requisito pensionistico (anzianità o vecchiaia) precedente alla riforma Fornero, e che di conseguenza non possono veder spostato in avanti il calendario del proprio «collocamento a riposo» in virtù delle nuove regole.

Rispondendo a una richiesta di chiarimenti avanzata dalla direzione risorse umane della Regione Veneto, il dipartimento della Funzione pubblica, nella nota 41876 diffusa ieri e firmata dal capo dipartimento Antonio Naddeo, ribadisce le indicazioni offerte a suo tempo dalla circolare 3/2012, ma lo fa con un’arma più potente: il richiamo all’articolo 2, commi 4 e 5 del decreto sul pubblico impiego (Dl 101/2013), pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 31 agosto scorso, che ha fissato per legge l’interpretazione fornita all’epoca dalla Funzione pubblica sull’obbligatorietà del collocamento a riposo nonostante i nuovi requisiti introdotti dalla riforma Fornero. Proprio da quella circolare era sorto un forte contenzioso, che aveva trovato la miccia al ministero della Giustizia ma aveva interessato tutti i settori del pubblico impiego. Con la sentenza 2446 del 2013, il Tar del Lazio aveva dato ragione a un dipendente di Via Arenula che contestava il collocamento a riposo, e aveva quindi ottenuto dai giudici amministrativi la possibilità di fermarsi al lavoro fino al raggiungimento dei nuovi parametri. La nuova regola, contenuta al momento in un decreto legge ovviamente in attesa di conversione, è interpretativa e quindi ha valore retroattivo, chiudendo per ora la possibilità di altre controversie.

Tutto nasce da un incrocio fra le regole che, per ridurre la spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, avevano spinto al collocamento a riposo obbligatorio per chi avesse raggiunto i requisiti previdenziali, e quelle (la riforma Fornero appunto) che per alleggerire gli oneri delle pensioni ne avevano cambiato i parametri. Nella sua pronuncia il Tar aveva ammesso che sia l’interpretazione della Funzione pubblica sia quella del dipendente avevano fondamento, ma aveva optato per quest’ultima “preferendo” la tutela del diritto individuale alla permanenza in servizio. La nuova norma chiude la questione, con l’effetto dunque di indurre le amministrazioni a far “rivivere” i collocamenti a riposo che avevano annullato in autotutela dopo la pronuncia del Tar.


www.lagazzettadeglientilocali.it