MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Risarcito l'errore della Pa se il cittadino coopera
Diritto pubblico. Il caso dell'estratto conto sbagliato dell'Inps

La Pa deve agire nel rispetto della buona fede sia nei rapporti obbligatori di diritto privato, sia quando esercita un pubblico potere. Ma il cittadino è chiamato, a sua volta, a cooperare per evitare di aggravare il danno indotto dal comportamento della Pa. Sono questi i principi affermati dalla sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 21454/2013 del 19 settembre.

La controversia è scaturita dalla richiesta di risarcimento di danni rivolta all’Inps da un lavoratore che si era dimesso dall’impiego nell’erronea convinzione di aver raggiunto il requisito contributivo minimo per accedere alla pensione di anzianità. A spingerlo a dimettersi erano stati gli estratti conto privi di sottoscrizione che l’istituto previdenziale aveva emesso a semplice richiesta dell’interessato. La Corte d’appello aveva respinto la richiesta di risarcimento sostenendo che il lavoratore aveva l’onere di chiedere il rilascio di una formale certificazione, non potendo limitarsi a una «domanda esplorativa presentata tramite il patronato»; i giudici di merito avevano anche evidenziato che l’errore era riconoscibile sia dall’assicurato, sia dallo stesso patronato.

Il lavoratore ha quindi fatto ricorso in Cassazione. E la Corte di legittimità ha affermato di non ignorare il proprio precedente del 2010 (sentenza 7683) che aveva escluso la responsabilità dell’Istituto in una vicenda in parte analoga (anche in quel caso nelle comunicazioni dell’Inps si chiariva che i dati forniti erano provvisori e potevano presentare errori). Ma i giudici hanno ora ritenuto che la tutela del legittimo affidamento del cittadino rappresenti un principio «immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico» nonché «uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni», limitando l’attività non solo amministrativa ma anche legislativa. Di conseguenza la Pa, essendo gravata dall’obbligo di non frustrare la fiducia dei titolari di interessi indisponibili, non può fornire «informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative».

Quindi, secondo i giudici di legittimità, anche se non è richiesta una certificazione, non è comunque conforme a correttezza il rilascio di inesatte notizie relative alla posizione di un amministrato. Anzi, proprio la provvisorietà o comunque l’incertezza dei dati deve distogliere l’ente pubblico dal comunicarli in qualsiasi forma finché non siano perfezionati gli accertamenti. Né vale a escludere la responsabilità il fatto che l’estratto conto non fosse sottoscritto; questo perché gli estratti contributivi dell’Inps sono la riproduzione di un documento elettronico e quindi spiegano i propri effetti anche senza la firma di un funzionario.

La sentenza, pur escludendo l’esistenza di un generale obbligo dell’assicurato di verificare l’esattezza dei dati forniti dall’Inps, ritiene comunque che, in relazione alle circostanze del caso concreto, possa trovare applicazione il principio contenuto nell’articolo 1227, comma 2, del Codice civile, per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Questa norma, infatti, non si limita a richiedere al creditore di astenersi dall’aggravare, con il proprio fatto omissivo, il pregiudizio già verificatosi, ma gli impone una condotta attiva diretta a limitare le conseguenze dannose di quel comportamento. In ogni caso il creditore-danneggiato, dovendo usare l’ordinaria diligenza, deve porre in essere solo le attività non gravose e non eccezionali che non comportino rischi notevoli o sacrifici rilevanti.

La Corte di merito alla quale sono restituiti gli atti dovrà quindi verificare se l’estratto conto contributivo recasse espressioni tali da poter ingenerare nel destinatario un ragionevole dubbio circa l’esattezza e la definitività dei dati esposti, e ciò in vista di una possibile limitazione della responsabilità dell’Inps per concorso di colpa del lavoratore.


www.lagazzettadeglientilocali.it