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I costi dei privati non vanno trasferiti
Convenzioni. Condannata la Giunta

I Comuni devono porre grande attenzione alla puntuale esecuzione degli obblighi previsti nelle convenzioni urbanistiche.

La Corte dei conti della Lombardia (sentenza 198/2013) ha duramente sanzionato il trasferimento sulle finanze comunali del costo di opere in origine a carico di operatori privati nell’ambito delle convenzioni.

Con delibere di giunta, previo parere positivo del responsabile del servizio, è stata posta a carico del bilancio comunale la spesa per l’esecuzione di plessi scolastici che, in base a precedenti convenzioni stipulate in attuazione di due programmi integrati di intervento (Pii), andavano eseguite dai privati senza oneri per l’ente. I Pii sono uno strumento urbanistico con cui i Comuni riqualificano il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale (articolo 87 l.r. Lombardia 12/2005). I privati possono proporre i Piani e, con le convenzioni attuative, possono essere posti a loro carico oneri come l’esecuzione di opere pubbliche. Nel caso, le convenzioni utilizzavano in modo esplicito l’espressione «chiavi in mano», che descrive un contratto in cui una parte si obbliga a fornire all’altra un’opera completa e pronta per l’uso (obbligazione di risultato), restando a carico del fornitore dell’opera il rischio che il costo sia superiore a quello preventivato.

Dopo l’approvazione dei progetti esecutivi, alcune delibere hanno trasferito sul Comune la realizzazione di alcune opere, con assunzione di mutui. La Giunta ha manifestato l’impegno a eseguire le opere di completamento dei plessi scolastici, approvando le spese, affermando che le opere non rientravano negli obblighi convenzionali. Le delibere hanno costituito la base per la contrazione dei mutui e l’affidamento dei lavori, avendo un ruolo decisivo nella produzione del danno Le modifiche introdotte dall’ente al rapporto con i privati sono state ritenute dalla Corte del tutto illegittime e fonte di danno erariale e responsabilità amministrativa, poiché produttive di spese non dovute quali il costo delle opere e gli interessi pagati sui mutui contratti. I soggetti chiamati a risponderne, in quote uguali, sono stati il sindaco, i componenti della giunta e il responsabile del servizio che ha espresso parere favorevole, previa diminuzione del danno della parte (20%) teoricamente da porre in capo al segretario comunale (non citato dalla Procura), che sarebbe dovuto intervenire per segnalare l’illegittimità dei provvedimenti, data la natura essenzialmente giuridica della questione.


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