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Tarsu senza le sanzioni

Le sanzioni relative alla mancata denuncia Tarsu non sono dovute quando i locali e le aree per cui si richiede il pagamento della tassa, sono le stesse relative ad un contratto con lo stesso comune. Lo ha stabilito la prima sezione della Ctp di Lecco nella sentenza n.38 del 1 gennaio 2013, depositata il 7 marzo scorso. La decisione trova il suo fondamento sulla circostanza che l’ente abbia potuto accertare la posizione del contribuente direttamente dagli atti già in possesso del comune. «È circostanza pacifica che l’onere di pagamento dell’imposta sia sorto a seguito della stipula di un contratto tra il comune di Lecco e la ricorrente», spiegano i giudici, «appare, quindi, evidente che il comune era al corrente della circostanza e del conseguente onere di assoggettamento alla tassa». La Commissione, quindi, osserva come, nel caso di specie, trovi applicazione l’art. 6, comma 4, della Legge 212/2000 il quale prevede che «al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche». Il collegio, quindi, spiega che le sanzioni relative al servizio di raccolta dei rifiuti non possono essere comminate alla società, la cui presenza sul posto era già nota al comune di Lecco. La stessa motivazione potrebbe essere applicata, quindi, anche nel caso in cui un contribuente abbia regolarmente denunciato la variazione di residenza nel comune, senza, invece, denunciare l’apertura di una posizione anche ai fini della tassa sullo smaltimento dei rifiuti. In quest’ultimo caso, quindi, le sanzioni non dovrebbero essere dovute. Al comune, infatti, erano già ben noti tutti i dati relativi alla superficie dell’immobile e il numero dei nuovi occupanti.


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