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Impossibile il passaggio dalla Tarsu alla Tia-1
Consiglio di Stato. Ammessi in via transitoria gli atti deliberativi già assunti

Dopo l’entrata in vigore del codice ambientale è possibile effettuare il passaggio solamente alla Tia2, non più alla Tia1.
È quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4756 del 26 settembre 2013, che ha dichiarato l’illegittimità di un regolamento comunale istitutivo della Tia1, approvato a giugno 2011.
All’origine della controversia una norma regolamentare che imponeva di applicare la quota fissa della Tia anche alle superfici produttive di rifiuti speciali (non smaltiti dal Comune), che invece avrebbero dovuto essere totalmente escluse dalla tassazione. Disposizione ritenuta in contrasto con il principio comunitario “chi inquina paga”, di immediata e diretta applicazione nella legislazione nazionale.
Ma i giudici di Palazzo Spada vanno oltre, affermando che dal 29 aprile 2006 – data di entrata in vigore del Dlgs 152/06 – non è più ammissibile il passaggio alla tariffa Ronchi, in quanto soppressa. In via transitoria è invece tollerata la vigenza degli atti deliberativi già assunti, mentre è possibile istituire solamente la Tia2, di cui all’articolo 238 del Dlgs 152/06. Niente passaggio, quindi, dalla Tarsu alla Tia1.

Il blocco
La conclusione, tuttavia, non tiene conto del blocco di regime durato quattro anni (dal 2007 al 2010), periodo durante il quale non era comunque possibile cambiare prelievo, ad eccezione dei Comuni della provincia di Trento, in quanto a legislazione speciale. Quindi il principio affermato dal Consiglio di Stato riguarderebbe un breve periodo del 2006 (dal 29 aprile al 31 maggio) e le ultime due annualità di vigenza della Tarsu, cioè il 2011 e il 2012. Il Dl 208/08 consentiva infatti di effettuare il passaggio alla “tariffa integrata ambientale (Tia)” solo in caso di mancata approvazione, entro il 30 giugno 2010, dell’apposito regolamento statale previsto dal Dlgs 152/2006. Inoltre, nella sentenza 4756/2013 non c’è alcun riferimento al Dlgs 23/2011, che consente ai Comuni di continuare ad applicare i regolamenti comunali approvati in base alla normativa concernente la Tarsu e la Tia, ferma restando la possibilità di adottare la “tariffa integrata ambientale”. Stessa definizione utilizzata nel 2008, che non trova tuttavia riscontro nell’articolo 238 del Dlgs 152/06 (Tia2), riferito alla “tariffa per la gestione dei rifiuti”.
Insomma, la lettura offerta dal Consiglio di Stato non è del tutto scontata, anche perché il passaggio obbligato alla Tia2 avrebbe imposto l’istituzione di un prelievo di natura extratributaria (così definita dal Dl 78/2010), con rilevanti problemi di natura applicativa per mancanza di sanzioni, di poteri di accertamento eccetera.

Lo scenario
Si apre, peraltro, uno scenario a forte rischio di contenzioso per i Comuni, pur escludendo la possibilità di impugnativa davanti ai Tar per scadenza dei termini. I contribuenti potrebbero comunque contestare le richieste di pagamento, chiedendo alle commissioni tributarie la disapplicazione dei regolamenti istitutivi della Tia1, ancorché con una efficacia limitata al singolo caso.


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