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L'anticipo «spot» non blocca l'avanzo
Corte conti Piemonte. Il ricorso occasionale consente l'utilizzo del saldo attivo

Non si applica il divieto di utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero se l’ente ricorre occasionalmente all’anticipazione di tesoreria.

Con il parere 310/2013 la Corte dei conti del Piemonte ammette indirettamente la possibilità di applicare l’avanzo non vincolato, perché il divieto dell’articolo 187, comma 3-bis, non sarebbe assoluto, ma opererebbe solo per reiterato ricorso all’anticipazione di cassa.

La regola, introdotta con la conversione del Dl 174/2012, prevede che gli enti locali non applichino l’avanzo libero dell’esercizio precedente, se non per salvaguardare gli equilibri di bilancio, in caso di anticipazione di cassa o utilizzo di somme vincolate. Secondo i magistrati piemontesi, la capacità di acquisizione di entrate sufficienti al ripristino degli equilibri finanziari di breve periodo potrebbe però consentire il superamento dei divieti imposti dall’ordinamento, garantendo continuità nell’erogazione dei servizi. La ratio della norma è infatti quella di impedire che enti in condizioni strutturali di cassa deficitarie possano incrementare le spese per effetto della capacità autorizzatoria del bilancio di previsione, senza un corrispondente effettivo incremento delle entrate di competenza.

L’anticipazione di tesoreria, come l’utilizzo per cassa di somme vincolate, rappresenta una forma di finanziamento eccezionale a breve termine, cui l’ente può ricorrere solo per sopperire a disallineamenti temporali di liquidità. Se reiterata nel tempo, questa forma di indebitamento potrebbe violare il divieto costituzionale di indebitarsi per spese diverse dagli investimenti. Oltre al riequilibrio del bilancio, l’unica deroga di legge al principio generale imposto dall’articolo 187, comma 3-bis, è legato alle anticipazioni di tesoreria per la sospensione dell’Imu (Dl 54/2013).

Con il parere 310, i giudici contabili affrontano una questione assai dibattuta. I vincoli di finanza pubblica e la crisi degli enti, aggravata dalle incertezze istituzionali, hanno spesso imposto di far fronte alle carenze di liquidità con giacenze di cassa vincolate per il pagamento di oneri correnti. L’utilizzo per cassa di entrate a destinazione specifica va impiegato entro rigidi limiti, per evitare che l’ente corra il rischio di non portare a termine gli investimenti ai quali queste somme sono vincolate (Corte dei conti,sezione Abruzzo, deliberazione 91/2011/Par). Le motivazioni espresse nel parere 310, orientate al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, tendono a porre una linea di demarcazione fra situazioni patologiche e strutturali, di reiterato ricorso all’aiuto esterno per finanziare i pagamenti ordinari, e situazioni in cui la carenza di liquidità, temporanea e occasionale, deriva da eventi esterni all’ente.


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