MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Difficile recuperare il gettito degli immobili fantasma
Fabbricati non dichiarati. Dopo la chiusura dell'operazione

Secondo le stime delle Finanze, l’operazione case fantasma potrebbe generare un maggior gettito Imu di 444 milioni di euro. Il maggior gettito, però, rischia di essere – almeno in parte – soltanto teorico.

In primo luogo perché parte di questo gettito è già confluito nei versamenti Imu 2012, visto che il primo, e più cospicuo elenco dei Comuni con fabbricati fantasma è stato pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il 3 maggio 2012, mentre il secondo elenco è del 30 novembre 2012, e le rendite presunte incluse in questo elenco potevano essere impugnate entro il 30 marzo 2013. Inoltre, pur tenendo conto delle differenze territoriali, un consistente numero di questi fabbricati è stato poi oggetto di successivo accatastamento con la qualifica rurale, e quindi destinato probabilmente a non versare più l’Imu, se sarà confermata l’esclusione prevista per l’acconto 2013.

Anche dal punto di vista del recupero degli arretrati Ici l’operazione non sempre è agevole, anche perché per i fabbricati poi accatastati come rurali sarà onere del Comune dimostrare che negli anni oggetto di accertamento erano assenti i requisiti di ruralità (Cassazione, Sezioni unite n. 18565/2009). In molti casi poi si tratta di abitazioni principali o di pertinenze all’abitazione, come tali esenti dal 2008.

Un significativo maggior gettito invece potrebbe confluire nelle casse comunali, ma anche in quelle erariali, se iniziasse a funzionare a regime la procedura prevista dall’articolo 1, comma 336 della legge n. 311/2004.

La norma prevede che i Comuni, constatata la presenza di immobili non dichiarati in Catasto o dichiarati con classamenti non più coerenti per intervenute variazioni edilizie, richiedano ai proprietari la presentazione di atti di aggiornamento catastale. Se il proprietario non provvede ad aggiornare le risultanze catastali entro 90 giorni, allora l’Agenzia provvede autonomamente all’aggiornamento, con oneri a carico del proprietario.

La procedura è già informatizzata, in quanto il Comune, una volta notificata la richiesta di aggiornamento, deve caricarla sulla piattaforma web Portale dei Comuni, nella sezione «Attività comma 336», dove sono presenti funzioni di report sia sul numero complessivo delle segnalazioni inviate, sia sul loro stato di attuazione. Il problema è che una volta caricate, le richieste di norma rimangono giacenti per anni. Questo ritardo però ha un costo per il Comune, perché le rendite attribuite a seguito della segnalazione producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire il mancato accatastamento, o – in assenza di tale data – dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata notificata la richiesta. Quindi, se il Catasto non provvede alle verifiche, non è possibile emettere atti di accertamento, i quali lentamente vanno in decadenza.

Non si conosce il numero totale delle segnalazioni 336 inevase, ma è un numero noto, visto che il provvedimento del 16 febbraio 2005, emanato dal Direttore dell’Agenzia, ne prevede il monitoraggio. Lo stesso dicasi per l’analoga procedura, anche se non strutturata informaticamente, prevista dall’articolo 3, comma 58 della legge n. 662/1996. E pensare che il legislatore (articolo 2, comma 12, Dlgs 23/2011) ha anche previsto che il 75% delle sanzioni irrogate dall’Agenzia per il mancato accatastamento o aggiornamento catastale è devoluto al Comune.


www.lagazzettadeglientilocali.it