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Lo sconto va in più anni se c'è perdita fiscale
Trise. Gli effetti sulle società di capitali

La deduzione della Trise e del 20% dell’Imu dal reddito d’impresa delle società di capitali in perdita fiscale potrà essere dedotta negli anni successivi, grazie al meccanismo del riporto, illimitato nel tempo, delle perdite d’esercizio (differenza tra ricavi e costi). Lo stesso principio vale per imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria, anche se il riporto delle perdite pregresse è ammesso solo entro il quinto anno successivo. Per chi è in contabilità semplificata e per i professionisti, invece, la deduzione può essere fatta valere solo nell’anno del pagamento.

Il nuovo Tributo sui servizi comunali (Trise) è costituito dalla somma della Tari (copertura dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti), dovuta da chi possiede o detiene «locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani» e dalla Tasi (copertura dei servizi indivisibili comunali), dovuta da chi possiede o detiene fabbricati, aree scoperte o edificabili. La Trise, quindi, è dovuta anche dai soggetti con partita Iva (imprese o professionisti) sugli immobili posseduti o detenuti.

In assenza di divieti particolari contenuti nella norma, la Trise è deducibile dal reddito d’impresa (ditte e società) e da quello di lavoro autonomo (professionisti).

Per il reddito d’impresa, le imposte diverse da quelle sui redditi, «sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento» (articolo 99, comma 1 del Tuir). Vale quindi il principio di cassa e si deduce solo l’importo effettivamente pagato nell’anno. In caso di pagamento di tutta l’imposta dovuta, non dovrebbero esserci differenze tra quella di competenza da registrare in bilancio e quella effettivamente deducibile, in quanto il versamento della Trise verrà effettuato (con F24, bollettino di conto corrente postale o altre modalità di pagamento elettroniche), per l’anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre (anche in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno). Va detto, però, che i Comuni potranno variare la scadenza e il numero delle rate di versamento, potendo così creare uno sfasamento tra il periodo di competenza e quello del pagamento (cioè della deduzione).

Anche i lavoratori autonomi (professionisti), potranno dedurre solo la Trise effettivamente pagata, applicando il principio di cassa. Uno o più decreti ministeriali prevederanno l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

Da quest’anno (inteso come periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013) l’Imu relativa agli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti è deducibile dal reddito d’impresa o da quello di lavoro autonomo, nella misura del 20%. In entrambi i casi, vale il principio di cassa. Quindi, solo se avviene il pagamento nel 2013, il 20% di quanto pagato è deducibile. Ai fini Irap, invece, l’imposta municipale propria resta indeducibile.

Se la deduzione della Trise (o del 20% dell’Imu, da quest’anno) aumenterà la perdita fiscale delle società di capitali, quest’ultima potrà essere portata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, in misura non superiore all’80% dell’imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare (articolo 84 del Tuir). In questi casi, non c’è una scadenza temporale al riporto della perdita pregressa.

Per le imprese individuali, le snc e le sas in contabilità ordinaria, invece, le perdite fiscali sono riportabili fino al quinto periodo d’imposta successivo (articolo 8, comma 3 del Tuir). Le imprese minori (cioè quelle in contabilità semplificata), invece, possono utilizzare le perdite fiscali esclusivamente in diminuzione di ogni altro reddito prodotto, nel corso del medesimo periodo d’imposta, con espressa esclusione della possibilità di riportare nel successivo esercizio l’eventuale eccedenza non impiegata.


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