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Durc, la regolarità non limita le sanzioni previdenziali
I chiarimenti sul documento di verifica in una circolare del ministero del lavoro

Regolarità non fa rima con responsabilità. Il Durc emesso all’impresa con scoperture contributive in presenza di crediti nei confronti delle p.a., infatti, certifi ca una regolarità che consente alle imprese di continuare a operare, ma non limita il potere sanzionatorio agli enti di previdenza e alle casse edili, i quali dunque conservano integra la possibilità di attivare la procedura di riscossione coattiva. Lo afferma il ministero del lavoro nella circolare n. 40 del 21 ottobre scorso.

La regolarità contributiva. Per regolarità contributiva si intende la correntezza nei pagamenti e adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi (Inps, Inail e casse edili per le imprese di tale settore) con riferimento ai tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferiti all’intera situazione aziendale. Il Durc è un certificato che attesta tale regolarità di un’impresa. Rispetto al passato, quando erano necessario tre richieste a cui corrispondevano altrettante certificazioni di regolarità (una per ciascuno degli enti coinvolti: Inps, Inail e casse edili), con il Durc le imprese (e i loro consulenti) effettuano un’unica richiesta e ottengono un unico certificato.

I requisiti di regolarità contributiva. L’Inps, l’Inail e la cassa edile sono ciascuno tenuti ad accertare la regolarità dell’impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Regolarità che deve sussistere alla data indicata nella richiesta di rilascio del Durc o alla data di conclusione dell’istruttoria (a seconda dei casi per i quali è richiesto). I requisiti generali per la verifica della regolarità sono indicati nel decreto ministeriale 24 ottobre 2007 rispetto ai quali, ogni ente ha provveduto con proprie circolari a fornire chiarimenti e informazioni di dettaglio in relazione alla propria normativa di riferimento. Se successivamente al rilascio del Durc emergono circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, l’ente deve darne immediata comunicazione al richiedente (con emissione di un Durc che annulla e sostituisce il precedente) e, nel caso di appalti pubblici sempre alla stazione appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto. Il Durc, per esempio, viene richiesto ai fini della verifica di una dichiarazione sostitutiva (in cui sia stata autocertificata la regolarità contributiva); in tal caso, la data che va indicata nella richiesta del Durc deve essere la medesima della presentazione dell’autocertificazione, in quanto la regolarità deve sussistere al «momento» in cui l’azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni successive. Ad eccezione dell’ipotesi appena vista, in ogni altra richiesta di Durc qualora manchi la sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva, l’istituto che ha rilevato tale mancanza (Inps, Inail o cassa edile), prima di attestare l’irregolarità, è tenuto a invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine di massimo 15 giorni.

Pec obbligatoria nella richiesta del Durc. La richiesta del Durc avviene su internet all’indirizzo http://www. sportellounicoprevdenziale.it/ al quale si accede tramite autenticazione.

Dal 2 settembre l’inoltro della richiesta di Durc è consentito soltanto se il sistema rileva l’avvenuta registrazione, nell’apposito campo del modulo di richiesta, di un indirizzo Pec (la Pec può essere della stazione appaltante/ amministrazione procedente, delle Soa e dell’impresa). Dalla stessa data, sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, i Durc saranno recapitati dall’Inail, dalle casse edili e dall’Inps, esclusivamente tramite Pec, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.


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