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Beni vincolati: più tempo per i lavori
Autorizzazione paesaggistica.Il decreto legge 91/2013 ha portato a regime la proroga per tutti i nulla osta in caso di opere già iniziate

L’autorizzazione paesaggistica per i lavori su aree o immobili vincolati allunga i tempi. A partire dal 9 ottobre – data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 91/2013 – le autorizzazioni rilasciate beneficiano di un anno in più, oltre ai cinque già previsti per completare i lavori.

L’autorizzazione paesaggistica è disciplinata dall’articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ed è necessaria quando si vogliono realizzare opere e progetti in aree sottoposte a tutela a tutela paesaggistica. La competenza è delle Regioni, le quali, in genere, hanno delegato l’esercizio della funzione ai Comuni.

Questi ultimi ricevono la domanda di autorizzazione e la rilasciano, ma solo se la sovrintendenza competente esprime un parere favorevole sul progetto.

Non sempre per intervenire su un bene tutelato serve l’autorizzazione paesaggistica. Non è richiesta, per esempio, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo (l’elenco è all’articolo 149 del Codice). Per il resto, in base alla rilevanza delle opere da eseguire, l’autorizzazione può essere ordinaria o semplificata. Un allegato al Dpr 139 del 9 luglio 2010, elenca gli interventi di lieve entità per i quali è sufficiente l’autorizzazione semplificata. La differenza tra i due tipi di autorizzazione è nel grado di complessità delle procedure di rilascio e della documentazione da produrre.

La durata
Il comma 4 dell’articolo 146 stabilisce che l’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni; scaduto questo termine senza aver completato i lavori previsti dal progetto, per proseguirli occorre ottenere una nuova autorizzazione.

In un primo tempo il decreto legge “Del fare” (Dl 69/2013), aveva modificato la norma prevedendo che “qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi”. In sostanza, il limite dei cinque anni di validità dell’autorizzazione veniva superato, nel caso di lavori avviati. Ma questa disposizione ha avuto vita breve ed è stata soppiantata dal comma 1 dell’articolo 3 quater del Dl 8 agosto 2013, n. 91 (il cosiddetto decreto cultura): resta fermo che i lavori devono essere iniziati entro il quinquennio di validità dell’autorizzazione, ma viene ora stabilito che la loro conclusione può avvenire fino a un anno oltre il quinquennio. In sostanza, una volta iniziati i lavori, la fine può essere prorogata di un anno. Se neanche questo supplemento di tempo è sufficiente, è necessario ripetere tutta la procedura per ottenere una nuova autorizzazione.

In via transitoria, sempre il decreto cultura, prevede che può essere allungata di tre anni oltre la data di scadenza quinquennale l’autorizzazione già in corso di validità. Questa norma viene aggiunta al decreto legge “del Fare”, per cui le autorizzazioni che potranno beneficiare della proroga triennale dovrebbero essere quelle già rilasciate alla data dello scorso 21 agosto (giorno in cui è entrata in vigore la legge di conversione del Dl 69/2013) e non alla data del 9 ottobre scorso (quando è entrata in vigore la legge di conversione del decreto legge 91/2013). In ogni caso, a prescindere dalla data di riferimento, si creano, quanto a durata, due regimi autorizzatori, uno più favorevole dell’altro (si veda la scheda a fianco).

Un’accelerazione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione è stata impressa dall’articolo 39 del Dl 63/2013. Esso ha ridotto da 90 a 45 i giorni, dal ricevimento della documentazione, entro i quali la Sovrintendenza deve, nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, dare il proprio parere, se vuole evitare che alla domanda provveda il Comune.


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