MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Autenticità garantita dalla firma qualificata
Pubblici uffici. Coinvolti per primi ministeri, enti previdenziali e agenzie fiscali

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013, n. 118 del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 sono state rese operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fattura elettronica obbligatoria verso le amministrazioni statali, denominata anche fatturaPA, in attuazione dell’obbligo in tal senso introdotto e disciplinato dall’articolo 1, comma 209-214, legge 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008).

Tutte le amministrazioni destinatarie non potranno infatti né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all’invio del documento in forma elettronica. I fornitori delle amministrazioni pubbliche dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione.

La tempistica di decorrenza dell’obbligo è fissata in dodici mesi dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del regolamento, per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; in 24 mesi per le altre amministrazioni incluse nell’elenco Istat (a eccezione delle amministrazioni locali) per le quali la data di decorrenza sarà determinata con apposito decreto (del ministero dell’Economia e finanze, di concerto con quello dell’Amministrazione e l’innovazione, d’intesa con la Conferenza unificata) da adottarsi entro il 6 dicembre 2013. Tra le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono ricompresi tutti i soggetti anche autonomi che – in base all’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 – concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell’apposito elenco pubblicato da Istat.

L’elenco è abbastanza corposo ricomprendendo non solo amministrazioni centrali quali organi costituzionali e di rilievo costituzionale, presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri e Agenzie fiscali, ma anche Enti di origine, natura e compiti alquanto diversificati tra loro. Si va infatti dagli organismi regolazione dell’attività economica, come Aifa e Aran, agli enti produttori di servizi economici come Anas, Enac, Fit e gruppo Equitalia, alle Autorità amministrative indipendenti come Agcm, Avcp, Agcom, Aeeg e Garante per la protezione dei dati personali. L’obbligo grava infine anche su enti a struttura associativa come Anci, Upi e Unioncamere nonché su enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, quali Accademia della Crusca, Cri, Coni e su enti e istituzioni di ricerca, quali Agenzia spaziale italiana, Cnr, Enea, Infn, Ingv, Isfol e Ispra.

Tra i primi destinatari del l’obbligo, e quindi tenuti a ricevere fatture elettroniche entro il 6 giugno 2014, vi sono, oltre ai ministeri e alle agenzie fiscali, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale tra cui Inpdap, Inail e Inps.

La fatturaPA è in ogni caso una fattura elettronica in base all’articolo 21, comma 1, Dpr 633/1972 caratterizzata – a differenza di quella prodotta e scambiata tra privati – dall’avere un contenuto rappresentato in un file Xml (Extensible Markup Language), secondo un formato definito. Questo formato è l’unico accettato dal “Sistema di interscambio”, un sistema informatico in grado di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della fatturaPA, effettuare controlli sui file ricevuti e inoltrare le fatture alle amministrazioni destinatarie.

L’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite inoltre tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente: non possono quindi essere utilizzati controlli di gestione o altre tecnologie a differenza della fattura tra privati. Infine, la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’Ipa, l’Indice delle pubbliche amministrazioni.


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