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Per la Pa «salta» lo spesometro 2012 e 2013

Esonero totale dallo spesometro per il 2012 e 2013 per lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico. Questo è in estrema sintesi il contenuto del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 2013/128483 che è stato emanato ieri in risposta alle numerose sollecitazioni che dal mese di agosto sono state sollevate da più parti.

La scelta dell’agenzia delle Entrate, molto attesa dai soggetti interessati, risponde alle difficoltà che gli enti e organismi di diritto pubblico hanno di distinguere le operazioni che devono essere comunicate con lo spesometro. In particolare detti problemi scaturiscono, in primo luogo dall’impossibilità, a posteriori, di distinguere negli acquisti promiscui vale a dire per quegli acquisti effettuati contemporaneamente per finalità commerciali e per finalità istituzionali quelli che vanno effettivamente inseriti nella comunicazione dello spesometro.

Questi acquisti, infatti, molti enti li annotano nella contabilità finanziaria, ma non li iscrivono nei registri Iva non provvedendo per gli stessi a richiedere la relativa detrazione.

Inoltre le difficoltà, come evidenzia chiaramente il provvedimento delle entrate, sono dovute alla tipologia di contabilità che viene adottata dagli enti in questione che utilizzano (come già evidenziato) una contabilità di tipo finanziario e non di tipo economico. In effetti, il passaggio alla contabilità economica dovrebbe essere prevista, per gli enti e gli organismi interessati tra il 2014 e il 2015.

Se è chiaro il contenuto di esonero del provvedimento in questione, non del tutto chiara risulta, però, la durata e l’ampiezza di questo esonero. Il provvedimento stabilisce in modo del tutto laconico che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di cui al provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 per gli anni 2012 e 2013.

Gli stessi soggetti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, saranno obbligati alla predetta comunicazione se le operazioni non sono documentate da fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 244/2007. Dalla lettura contestuale di queste due previsioni scaturisce che:

Proprio in relazione a questa ultima previsione si pongono dei dubbi applicativi, in quanto l’obbligo opererà per i ministeri, per le agenzie fiscali e per gli enti previdenziali a decorrere dal 6 giugno 2014. Al contrario per gli altri enti, ad esclusione di quelli locali (per i quali la decorrenza non è stata ancora fissata) a decorrere dal 6 giugno 2015. Da questo calendario per il 2014 è chiaro che i primi enti potrebbero essere parzialmente inclusi nell’adempimento e gli altri saranno solo per l’anno in questione del tutto inclusi nell’adempimento.

Forse sul punto bisogna ancora meditare.


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