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Il Comune paga per le buche in strada
Infortuni stradali. La rete estesa non è una giustificazione

Il gestore di una strada ha sempre l’obbligo di tenerla in condizioni di sicurezza e non può più liberarsene semplicemente affermando che l’estensione della propria rete stradale è talmente estesa da non consentirne una sorveglianza puntuale e continua. È il cosiddetto obbligo di custodia, che è stato riaffermato dalla terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza 24793/2013, depositata ieri. Ma ciò non basta a sollevare il danneggiato da ogni responsabilità: dev’essere lui a dimostrare di aver percorso la strada «con la dovuta attenzione» e, se si tratta di un pedone, con le scarpe adatte.

La questione sta nell’interpretare l’articolo 2051 del Codice civile, che prevede la responsabilità che ha il custode (e il gestore della strada è assimilato ad esso, come prevede il regio decreto 2056 del 1923) sulle cose che ha in custodia, «salvo che provi il caso fortuito». Per anni, sulla scia della sentenza 156/1999 della Consulta, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto che l’estensione della rete bastasse di per sé a configurare il caso fortuito. Ma già negli ultimi cinque anni la Corte aveva adottato un’interpretazione più restrittiva per il gestore.

La durata dei processi ha fatto sì che ci siano ancora casi in cui c’è un verdetto che risale a prima e che non sono ancora arrivati alla sentenza definitiva. Uno di questi è appunto quello deciso dalla Cassazione con la sentenza depositata ieri, che si riferisce alla frattura di una gamba riportata da una signora inciampata sul dislivello tra una basola e l’altra di una via di Napoli. L’infortunio è del 2001 e la pronuncia della Corte d’appello era del 2006.

La causa si era sviluppata fondamentalmente sul fatto che il Comune non potesse garantire una custodia effettiva della sua rete stradale, a causa della sua vasta estensione (e quindi non poteva essere ritenuto responsabile della sua custodia) e sul fatto che la donna abitasse nel quartiere dov’è avvenuto l’incidente (e quindi ne conoscesse lo stato delle strade). Si era anche discusso se fosse configurabile una responsabilità da fatto illecito (articolo 2043 del Codice civile), perché il dislivello era occultato da immondizia e scarsa illuminazione.

La Cassazione ha ricordato che ora la sua giurisprudenza è cambiata. I giudici si riferiscono alla sentenza 20427/2008, che solleva l’ente proprietario della strada dalle sue responsabilità solo se dimostra di non aver potuto fare nulla per evitare il danno, causato da un evento improvviso.

La sentenza di appello sulla vicenda di Napoli si limitava a respingere la richiesta di risarcimento perché all’epoca l’obbligo di custodia non era inteso in modo così stringente. Quindi in appello non ci si era addentrati nell’analisi dell’eventuale responsabilità della donna. La Cassazione ha quindi rinviato il caso in appello, dove si dovrà considerare che il Comune ha una sua responsabilità e la si dovrà comparare a quella che eventualmente emerge dalla distrazione della danneggiata e al fatto che potesse indossare scarpe che hanno amplificato il danno.


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