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Sanzioni, restyling su due assi
DELEGA FISCALE/ Oggi scade il termine per presentare gli emendamenti al senato

Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo secondo i principi di proporzionalità ovvero correlando la sanzione all’effettivo danno arrecato all’erario. In linea anche con quanto affermato dallo Statuto dei diritti del contribuente all’art. 10, che prevede la non punibilità del contribuente, laddove la sua condotta non abbia creato effettivo danno all’erario. Questo uno dei punti cruciali della delega fiscale su cui oggi scadono al senato i termini per la presentazione degli emendamenti. Il principio non viene sempre applicato e un esempio che conferma ciò è quello del sistema sanzionatorio in materia di autofatture. In particolare, l’omessa autofatturazione o integrazione della fattura, sebbene nella sostanza sia una violazione formale in quanto si genera un credito e un debito Iva di pari importo, è punita con una sanzione dal 100% al 200% dell’Iva non evidenziata secondo l’art. 6, comma 9-bis del dlgs 471/97. Una sanzione che viola sia il principio di equivalenza sia quello di proporzionalità. Da un lato, infatti, si considera il mancato assolvimento dell’imposta nel caso di omessa autofatturazione, che non causa un danno per l’erario, simile a una violazione sostanziale ovvero come se si trattasse di frode fiscale, dall’altro la procedura di autofatturazione non incide sul diritto di detrazione dell’imposta (sentenza della Corte di giustizia europea Ecotrade 95/07) quindi, al di fuori del caso di indetraibilità dell’Iva è chiaro che l’omissione di tale procedura contabile non crea alcun danno all’erario. Inoltre, la violazione relativa all’illegittimità della detrazione Iva è sanzionata secondo le previsioni dell’art. 5, c. 4-4 bis del dl 471/97, il quale prevede una sanzione base che varia dal 100% al 200% dell’imposta evasa. Pertanto, risulta iniquo applicare una sanzione identica nell’ipotesi in cui il contribuente ometta unicamente di emettere l’autofattura, senza che si riscontri alcun danno all’erario. Intanto, la Cassazione giunge a conclusioni contrastanti in tema di sanzioni per omessa autofatturazione e reverse charge. In particolare, la sentenza 20486/2013 è favorevole alla sanzione per violazioni di natura formale per l’omessa fatturazione di prestazioni ricevuti da soggetto comunitario da parte del soggetto passivo Iva italiano. Tale violazione, poiché non fa emergere alcun debito di imposta è punita con la sanzione più favorevole pari al 3% dell’Iva non documentata, secondo l’art 6 comma 9-bis del dlgs 471/97. Invece, nella sentenza n. 20771 dell’11 settembre 2013, si considera la stessa fattispecie come violazione di obblighi sostanziali e quindi sanzionata con l’applicazione della sanzione pari al 100% dell’imposta non evidenziata.


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