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Anche nei Comuni tributi in piccole tranche
Le altre voci. Con la riscossione coattiva o per decisione degli enti

Fisco più umano anche per le entrate locali, ma non per tutti i comuni. Il Dm del 6 novembre scorso, adottato in attuazione dell’articolo 52 del Dl 69/2013, disciplina le modalità per ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, consentendo ai contribuenti in difficoltà di dilazionare il loro debito fino a 120 rate mensili. Per gli enti locali va tuttavia precisato che la nuova normativa sulle rateizzazioni riguarda la sola riscossione coattiva a mezzo ruolo (strumento esclusivo di Equitalia), mentre per i comuni che utilizzano l’ingiunzione fiscale si dovrà fare riferimento alla disciplina contenuta nei regolamenti locali, che potrebbero però recepire al loro interno le disposizioni statali di cui all’articolo 19 del Dpr 602/73 in quanto di maggior favore per i contribuenti.

Il decreto del 6 novembre riguarderebbe quindi 5.000 comuni serviti da Equitalia, che in molti casi non effettua la riscossione coattiva dei tributi comunali ma solo delle sanzioni al codice della strada, solitamente gestite dalla polizia locale e non dall’ufficio tributi. Non solo. Gli enti serviti da Equitalia possono aver optato per una diversa regolamentazione. Infatti l’articolo 26 comma 1-bis del Dlgs 46/99 estende la disciplina statale sulla rateizzazione agli enti diversi dalle amministrazioni centrali, facendo tuttavia salva la «diversa determinazione dell’ente creditore, da comunicare all’agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente», con effetti dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione. Sul sito internet di Equitalia è peraltro disponibile l’elenco aggiornato degli enti creditori che hanno deciso di gestire in proprio le procedure di dilazione. Si tratta di circa 400 enti, tra comuni, consorzi di bonifica, aziende sanitarie, comunità montane, uffici giudiziari, ordini professionali eccetera.

Si profila insomma una situazione a macchia di leopardo per gli enti locali, che potrebbe determinare una disparità di trattamento tra i contribuenti, anche se nella maggior parte dei casi si dovrebbe trattare di importi piuttosto bassi rispetto alle pretese erariali. Va comunque considerato che sotto i mille euro non è possibile effettuare alcuna azione esecutiva o conservativa del patrimonio del contribuente (come il fermo amministrativo o l’iscrizione di ipoteca) se non passano almeno 120 giorni dall’invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. La legge 228/2012 ha abbassato la soglia da 2mila a mille euro e ridotto la tempistica da otto a quattro mesi, prevedendo un’unica comunicazione anziché due, ma restano alcuni dubbi:
1) la norma fa riferimento alle “iscrizioni a ruolo” quindi potrebbe non applicarsi alle ingiunzioni fiscali;
2) l’invio della comunicazione “mediante posta ordinaria” presta il fianco ad eventuali contestazioni dei contribuenti;
3) oltre l’80% degli importi da recuperare dai comuni non supera i mille euro e rappresenta un numero di contribuenti potenziali da creare – in caso di contemporanea morosità – un corto circuito per le casse degli enti locali. Disposizione che andrebbe limitata alle entrate erariali se non si vuole depotenziare eccessivamente la riscossione coattiva dei tributi locali.


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