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Terreni agricoli, Imu selettiva
Le novità del dl 133/2013: agevolati i coltivatori diretti e imprenditori professionali

Godono dell’esenzione del saldo Imu per il 2013 soltanto i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) e i fabbricati rurali strumentali. È quanto emerge dalla lettura del dl n. 133/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/11/2013 n. 281), contenente le Disposizioni urgenti concernenti l’Imu, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia. Il tributo resta ancora dovuto per i fabbricati rurali abitativi diversi da quelli destinati all’abitazione principale dal proprietario o dal titolare dei diritti reali e quelle unità abitative che, ancorché destinate ad abitazione principale, sono censite nelle categorie catastali «A/1», «A/8» e «A/9».

Aree agricole. L’esenzione è stata concessa per i terreni agricoli, ancorché «non» coltivati, ma soltanto se posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola. Per la verifica della destinazione agricola si deve far riferimento agli strumenti urbanistici generali o attuativi, tenendo conto che, ancorché l’area sia stata inquadrata tra quelle edificabili, l’art. 5, dlgs 504/1992 non li considera tali, se i terreni risultano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap, iscritti nella previdenza agricola e se sugli stessi persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale (Dipartimento delle finanze, circ. n. 3/Df/2012). Di conseguenza, sulla base di quanto stabilito dal comma 1, lettera d), dell’art. 1, dl n. 133/2013, il tributo non risulta dovuto sui terreni agricoli non coltivati (per esempio, «set aside»), purché posseduti o condotti da coltivatori diretti e Iap iscritti nella propria previdenza, anche in forma collettiva (società di persone costituite dai proprietari), mentre resta dovuto per i terreni concessi in affitto a terzi dal proprietario.

Immobili strumentali. Il dl 133/2013 prevede espressamente l’esenzione alla lettera e), comma 1, art. 1, richiamando il comma 8, dell’art. 13, dl 201/2011. Sussiste, peraltro, l’esenzione per i fabbricati ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat, ai sensi del comma 8, dell’art. 9, dlgs n. 23/2011, come individuati dal comma 3-bis, dell’art. 9, dl n. 557/1993.

L’esenzione, peraltro, essendo esclusivamente «oggettiva», spetta anche ai fabbricati strumentali rurali concessi in affitto con il terreno.

Come indicato in un documento di prassi (Dipartimento delle finanze, circ. 3/Df/2012) la ruralità di questi fabbricati non deve essere riconosciuta, ai fini Imu, in presenza di una categoria specifica («D/10»), ma anche quando detti immobili, rispettano i requisiti di cui al comma 3-bis, dell’art. 9, dl n. 557/1993 e sono censiti in una categoria ordinaria.

Unità abitative. Per le case rurali di abitazione, le disposizioni vigenti non prevedono alcuna causa di esenzione, essendo formulate in modo diverso da quelle inserite all’interno dell’art. 1, dl n. 102/2013, che aveva abolito il pagamento della prima rata Imu del 2013.

Di conseguenza, l’unità destinata ad abitazione principale del titolare dell’impresa agricola usufruisce dell’esenzione dal pagamento della seconda rata, non perché rispettosa dei requisiti di ruralità, ma soltanto perché la stessa risulta destinata ad «abitazione principale»; l’abolizione del tributo, in tal caso, si applica se l’unità immobiliare non è censita nelle categorie «A/1», «A/8» e «A/9» e se il Comune non ha aumentato l’aliquota sulle abitazioni principali.

Infatti, se la categoria è di lusso, il tributo è sempre dovuto mentre, per le unità diverse dall’abitazione principale, in presenza di un aumento delle aliquote per il 2013, il contribuente deve calcolare l’imposta applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per il periodo d’imposta in corso, eseguendo il medesimo calcolo ma utilizzando aliquote e detrazioni di base, determinando l’eventuale maggior differenza del tributo e, infine, calcolando il 40% della maggiore imposta e provvedendo al versamento entro il 16/01/2014.

Per le abitazioni rurali concesse in «comodato» a parenti in linea retta, se il Comune ha deliberato l’assimilazione all’abitazione principale, si deve soltanto verificare l’eventuale aumento dell’aliquota base e, se disposto dall’ente locale, procedere come per l’abitazione principale.

Per le unità utilizzate da dipendenti con più di 100 giornate lavorative annue, si rientra nell’esenzione, stante il fatto che tali unità, seppure inquadrabili come unità a destinazione abitativa, sono collocate nell’ambito del comma 3-bis, dell’art. 9, dl n. 557/1993 e, di conseguenza, sono considerate a tutti gli effetti come fabbricati rurali strumentali.

Infine, per tutte le altre unità immobiliari residenziali, non abitazione principale e non strumentali, il tributo resta dovuto anche per il 2013 e dovrà essere determinato con le regole ordinarie.


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