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Imu, una bussola per orientarsi
Immobile per immobile obblighi, diritti, modalità e tempistica per versare l'imposta

Per orientarsi nel labirinto dell’Imu occorre una bussola potente. O si rischia di perdere l’orientamento. Il dl 133/13 ha previsto un’abolizione solo parziale dell’imposta, scaricando sui contribuenti una parte degli aumenti decisi dai comuni.

È stata introdotta una nuova scadenza (16/1) per versare la cosiddetta «mini Imu». Il dl 133 è l’ultimo di una lunga serie di decreti: per citare i più rilevanti, nel 2013 il dl 35, il dl 54 e il dl 102. In questa pagina abbiamo provato a sintetizzare regole e termini in una sorta di breve manuale di sopravvivenza. Per l’individuazione di aliquote e detrazioni occorre fare riferimento a regolamenti e deliberazioni sul sito del comune di localizzazione dell’immobile entro il 9/12. Nel caso in cui l’ente abbia adottato più provvedimenti, è necessario verificare anche quelli precedenti, poiché non sempre quello più recente ha integralmente sostituito la disciplina dettata dagli altri.

I comuni possono stabilire gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In mancanza, l’importo minimo è pari a 12 euro.

 

Gli adempimenti caso per caso

Abitazioni principali Per le cosiddette prime case e relative pertinenze, a eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, il dl 133 ha previsto che non è dovuta la seconda rata dell’Imu 2013 (l’acconto era stato cancellato dal 102), ad esclusione, però, di una parte delle somme dovute a seguito di aumenti decisi autonomamente dai comuni. Per determinare il debito residuo,i contribuenti devono calcolare la differenza fra l’imposta teoricamente dovuta in base alle aliquote e alle detrazioni fissate dal proprio comune e quella che risulterebbe dall’aliquota standard (0,4%) e delle detrazioni base (200 euro più 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare, fino a un massimo di 400 euro). Il 40% di tale differenza va versato entro il 16 gennaio (salvo che il governo nel frattempo, non decida diversamente). Per le case «di lusso», non è prevista nessuna esenzione, per cui rimane fermo l’obbligo di pagare entro il 16 dicembre. Ricordiamo che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Immobili assimilati ad abitazioni principali La stessa disciplina prevista per le abitazioni principali si applica anche agli immobili che i comuni hanno deciso di assimilare a prima casa. Può trattarsi di immobili posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ovvero dai cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che non risultino locati. Valgono anche le assimilazioni previste dai comuni nel 2012, se non abolite nel 2013. Se, invece, il comune, dopo il 16 giugno 2013, ha cancellato l’assimilazione prevista nel 2012, entro il 16 dicembre andrà versato a saldo l’importo della prima rata legittimamente non pagata (non sono dovuti interessi). Nel caso contrario (assimilazione non prevista nel 2012 e introdotta dopo il 16 giungo 2013) scatterà il diritto al rimborso della somma versata in acconto. L’art. 2-bis del dl 102 ha aggiunto anche gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, esclusi solo quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In tali casi, il contribuente potrà essere chiamato due volte alla cassa: se il comune ha aumentato l’aliquota nel 2013, entro il 16 dicembre andrà versata la differenza dovuta rispetto all’acconto per i primi sei mesi di quest’anno. Se poi l’aliquota e le detrazioni sono state fissate a un livello più alto di quello base, scatterà l’obbligo di versare anche il conguaglio entro il 16 gennaio.

Terreni agricoli Quelli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola sono esclusi dalla seconda rata se il comune non ha alzato l’aliquota oltre il livello base dello 0,76%. In caso contrario, il 40% della differenza va versato, come per le prime case, entro il 16 gennaio. La stessa disciplina vale per le società agricole aventi la qualifica di Iap e per i terreni posseduti da persone fi siche con la medesima qualifica che li coltivano tramite società di persone. Per gli altri terreni non è prevista nessuna esenzione, per cui rimane fermo l’obbligo di pagare entro il 16 dicembre.

Fabbricati rurali Quelli strumentali sono esclusi dalla seconda rata (ricordiamo che in tal caso, i comuni non potevano aumentare l’aliquota base dello 0,2%, ma solo eventualmente ridurla). Per le abitazioni, occorre distinguere. A quelle adibite a prima casa dal proprietario si applica lo stesso regime delle abitazioni principali. Idem per quelle adibite a prima casa dai fi gli o dai genitori dell’imprenditore agricolo proprietario, ma solo se il comune ha adottato la delibera di assimilazione. Usufruiscono dell’abolizione anche le abitazioni dei dipendenti agricoli con più di 100 giornate lavorative annue, in quanto assimilate ex lege a fabbricati rurali strumentali. Per le altre abitazioni, rimane l’obbligo di pagare entro il 16 dicembre.

Case popolari Ai fi ni della seconda rata, alle unità immobiliari (e relative pertinenze) appartenenti alle coop edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli immobili degli Iacp regolarmente assegnati si applica lo stesso regime previsto per le abitazioni principali. Quindi è dovuto solo il 40% della maggiore imposta derivante dagli aumenti decisi dai singoli. In tal caso, occorre tener conto che per gli Iacp l’aliquota base è lo 0,76%, mentre per gli immobili delle coop il dl 102 ha previsto dal 1° luglio l’equiparazione tout court a prima casa (con applicazione delle relative aliquote).

Ex case coniugali Anche per tali immobili non è dovuta la seconda rata ad aliquota e detrazione base, ma solo l’eventuale conguaglio al 40% da pagare entro il 16 gennaio. Ricordiamo che, secondo la risoluzione n. 5/DF/2013, vi rientrano tutte le ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta dal giudice della separazione, salvo che il legislatore non abbia disposto diversamente.

Beni «merce» L’art. 2 del dl 102/2013 ha previsto che per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, non si paga la seconda rata dell’Imu, che resta invece dovuta fino al 30 giugno. Per tali immobili non è previsto alcun versamento a gennaio. Ma se il comune ha deliberato un aumento dell’aliquota rispetto a quella base dello 0,76% ovvero a quella vigente al momento dell’acconto di giugno, scatta l’obbligo di conguagliare entro il 16 dicembre quanto ancora dovuto per il primo semestre. Se invece l’aliquota è stata ridotta, la differenza potrà essere chiesta a rimborso.

Forze armate, polizia e vigili del fuoco L’art. 2, comma 5, del dl 102/2013 ha previsto che non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di Imu concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l’anno 2013, tale disciplina si applica a decorrere dal 1° luglio. Successivamente, il dl 133/2013 ha cancellato la seconda rata ad aliquota e detrazione standard. Anche in tal caso, quindi, se il comune ha previsto per la prima casa un’aliquota più alta dello 0,4% il contribuente dovrà versare entro il 16 dicembre il conguaglio sulla prima rata ed entro il 16 gennaio quello sulla seconda.

Altri immobili Per gli immobili diversi da quelli elencati rimane fermo l’obbligo di pagare il saldo entro il 16 dicembre. Se la prima rata è stata pagata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni stabilite per l’anno precedente e il comune ha previsto degli aumenti nel 2013, con la seconda rata andrà pagata la differenza.


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