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Tari, conta la superficie calpestabile
IMMOBILI

La Tari si paga sulle superfici calpestabili degli immobili, anche a destinazione ordinaria, fino a quando i comuni non avranno la possibilità di fare riferimento alle superfici catastali. I contribuenti, però, non sono tenuti a ripresentare le dichiarazioni se hanno già assolto all’obbligo per Tarsu, Tia o Tares. Lo prevede l’art. 1, commi 645, 646 e 647, della legge di stabilità (n. 147/2013). In sede di prima applicazione la nuova tassa rifiuti si paga sulla superficie calpestabile. Dunque, come per la Tares, viene rinviata sine die l’applicazione dell’80% della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria (classificati nelle categorie A, B e C), come parametro per la determinazione del tributo. Considerato che per la maggior parte degli immobili non esiste ancora la superficie catastale, viene consentito ai comuni di fare ricorso alle superfici già denunciate per Tarsu, Tia e Tares, utilizzando per il calcolo la superficie calpestabile anche per gli immobili a destinazione ordinaria (per quelli a destinazione speciale, iscritti nelle categorie catastali D e E, è l’unico criterio). Si passerà alla commisurazione del tributo sulla superficie catastale solo quando verranno allineati i dati degli immobili a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna e esterna, di ciascun comune. Si dovrà, quindi, utilizzare come parametro la superficie calpestabile per tutti gli immobili, senza alcuna distinzione, fi no all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647. In base a questa disposizione devono essere attivate le procedure di interscambio dei dati fra Agenzia delle entrate e comuni per determinare la superficie catastale degli immobili, che i contribuenti saranno obbligati a dichiarare in futuro per il pagamento della Tari. I contribuenti non sono tenuti a presentare la dichiarazione Tari se hanno già denunciato l’occupazione degli immobili per Tarsu, Tia e Tares. Il silenzio equivale a conferma dei dati comunicati. L’obbligo sussiste, invece, in caso di variazioni dei dati o di nuove occupazioni o detenzioni di locali e aree scoperte.


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