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Mini-Imu, sì ai micro importi
L'effetto delle scelte dei sindaci, da un lato, e dei chiarimenti del Mef, dall'altro

In molti casi, la mini-Imu va pagata anche per somme inferiori al minimo fissato dalla legge. È l’effetto, oltre che delle scelte dei sindaci, che spesso hanno abbassato o addirittura azzerato la soglia minima di 12 euro che fa scattare l’obbligo di versamento, anche dei chiarimenti forniti dal Mef.

Secondo Via XX Settembre, infatti, tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune dal medesimo contribuente.

Quindi, tutti coloro che hanno già pagato qualcosa nel 2013 dovranno necessariamente ripresentarsi alla cassa. Ma in alcuni casi, la stessa sorte toccherà a chi fi nora era riuscito a scamparla. Il problema della cosiddetta mini-Imu si pone solo per alcune delle tipologie di immobili che hanno usufruito della (parziale) cancellazione della seconda rata dell’Imu 2013, ovvero:

1) le abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi quelle accatastate in A/1, A/8 e A/9;

2) gli immobili assimilati all’abitazione principale con delibera comunale (abitazioni possedute da anziani o disabili residenti in centri di cura, ovvero concesse in comodato a parenti in linea retta entro il I grado, ovvero ancora possedute dai cittadini italiani residenti all’estero);

3) le unità immobiliari di proprietà delle coop edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci e quelle regolarmente assegnate dagli Iacp;

4) le ex case coniugali assegnate a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5) le abitazioni non di lusso non locate possedute dal personale delle Forze armate e di polizia, dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia;

6) i terreni condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

I possessori di tali immobili devono pagare la mini-Imu solo nel caso in cui il comune dove gli stessi sono localizzati abbia previsto l’applicazione di un’aliquota superiore a quelle base previste dalla legge, versando il 40% della differenza fra l’ammontare dell’Imu risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione decisa dal comune e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base.

In molti casi, si tratta di importi modesti, talora inferiori al minimo al si sotto del quale nulla è dovuto. Tale soglia è fi ssata a 12 euro dalla legge (art. 25 della legge 289/2002), che però consente ai comuni di prevedere importi diversi (art. 1, comma 168, della legge 296/2006). Diverse amministrazioni si sono avvalse di tale possibilità, quasi sempre abbassando la soglia e in alcuni casi addirittura azzerandola (si veda ItaliaOggi del 16 gennaio). È bene precisare che tali decisioni devono essere state assunte con un regolamento adottato entro lo scorso 30 novembre, altrimenti sono illegittime in quanto non è possibile per i comuni disciplinare con efficacia retroattiva un tributo (come la mini-Imu) che riguarda il 2013.

Sul punto è poi intervenuto il Mef, che con una delle Faq (la n. 3) sulla mini-Imu pubblicate sul sito delle Finanze ha precisato che il minimo non va riferito solo al versamento del 24 gennaio, ma alla complessiva posizione fiscale del contribuente rispetto a tutti gli immobili da lui posseduti nel medesimo comune.

Quindi, chi, oltre alla prima casa, ha un altro immobile su cui ha già pagato l’Imu 2013 non potrà esimersi dal versare la mini-Imu anche per un importo inferiore alla somma minima (fissata dalla legge o dal sindaco).

E anche chi non ha pagato nulla potrebbe dover metter mano al portafoglio: si pensi, per esempio, a un cittadino che possiede, oltre all’abitazione principale, un piccolo terreno su cui l’Imu dovuta l’anno scorso era sotto soglia.

Se l’importo della mini-Imu sommato a quello non versato supera tale soglia, egli dovrà versarla entro il 24 gennaio. Anzi, a rigore, sarebbe tenuto anche a sborsare anche quanto in precedenza non pagato.


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