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Casa all'ex coniuge senza Imu
Lo prevede la legge di Stabilità 2014, che però non esclude l'applicazione della Tasi

Da quest’anno, le case assegnate ad uno degli ex coniugi sono esenti dall’Imu anche se non adibite ad abitazione principale dell’assegnatario. Esse scontano, però, la Tasi. È quanto prevede la legge di stabilità (l 147/2013) con riguardo a una fattispecie oggetto di continui ripensamenti normativi.

L’art. 4, comma 12-quinquies, del dl 16/2012 ha previsto che, ai soli fini dell’imposta municipale propria, l’assegnazione delle abitazioni operata in sede di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Ciò determina la soggettività passiva esclusivamente in capo al coniuge assegnatario, a prescindere dalla titolarità di diritti reali sull’immobile.

Nel corso del 2013, peraltro, anche tali immobili hanno usufruito della cancellazione dell’Imu prevista a favore delle prime case, anche se non in tutti i casi. In particolare, la prima rata è stata cancellata ai soli gli immobili effettivamente adibiti dall’assegnatario ad abitazione principale: in pratica, occorreva che l’ex coniuge vi avesse la residenza e la dimora abituale. Al contrario, il saldo è stato abbuonato anche nei casi in cui tali requisiti non ricorrevano, avendo l’ex coniuge scelto un altro immobile come prima casa. Tale disomogeneità, ovviamente, porta a notevoli complicazioni pratiche, aggravate dalla previsione dell’ulteriore adempimento della mini Imu. Nel dettaglio: 1) le ex case coniugali adibite a prima casa dall’assegnatario sono del tutto esenti dall’Imu 2013, fatta salva la necessità di versare la mini Imu se il comune in cui si trovano ha previsto aliquote superiori allo 0,4%; 2) quelle che, invece, non hanno le caratteristiche dell’abitazione principale avrebbero dovuto versare l’acconto entro il 16 giugno scorso, l’eventuale conguaglio sulla prima rata entro il 16 dicembre e sono soggette alla mini Imu (da pagare entro il 24 gennaio) in relazione al secondo semestre se il comune ha previsto una maggiorazione dell’aliquota base.

Per il 2014, invece, il quadro è più chiaro: da quest’anno, infatti, l’Imu non si applica agli immobili in questione, a prescindere dalla destinazione (prima casa o altro) loro attribuita dal coniuge assegnatario. Gli stessi saranno, però, soggetti alla Tasi secondo le regole ordinarie, per cui se l’assegnatario è anche l’occupante (o ha comunque la disponibilità) dell’immobile, il tributo sarà tutto a suo carico. Nel caso in cui, invece, esso sia occupato da un soggetto diverso (ad esempio, da un locatore), sorgeranno due obbligazioni tributarie autonome: l’ex coniuge assegnatario sarà tenuto al versamento del tributo nella misura tra il 70 e il 90%%, a seconda della scelta operata dal comune, l’occupante dovrà sborsare la restante quota. La Tasi sarà interamente a carico dell’assegnatario anche in caso di detenzione temporanea dei locali per una durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.


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