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Benimerce, conl’affitto breve tornal’Imu
Secondo le Finanze per perdere l’esenzione dall’imposta è sufficiente la locazione temporanea

La locazione anche temporanea dei fabbricati destinati alla vendita da parte delle imprese costruttrici, compromette l’esenzione dall’Imu. Questo è quanto emerge dalle risposte fornite dal dipartimento delle Finanze al ministero dell’Economia al Sole 24 Ore in occasione di Telefisco 2014. Si tratta dell’esenzione da Imu prevista dall’articolo 2, del Dl 102/2013 riguardante i fabbricati costruiti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita finché permane tale destinazione. Si è posto il problema dell’impresa costruttrice che – pur mantenendo il fabbricato iscritto tra le rimanenze di magazzino – in attesa della vendita conceda in locazione l’immobile medesimo. Secondo il dipartimento, la locazione anche temporanea distrae il fabbricato dalla destinazione originaria e quindi viene meno l’esenzione dall’imposta municipale.

Un altro dei chiarimenti delle Finanze riguarda il ravvedimento operoso, di cui viene sancita l’applicazione a tutto campo per le imposte locali ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997. Quindi l’eventuale omesso o tardivo versamento può essere sanato mediante il ravvedimento operoso, sia per quanto riguarda la Tari (tassa rifiuti), la Tasi (tassa sui servizi indivisibili) e l’imposta municipale sugli immobili. Relativamente alla Iuc la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 e cioè una maggiorazione del 30% ridotta a 1/15 per ogni giorno se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni. Inoltre, il ravvedimento consente di ridurre la sanzione a 1/10 se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza, oppure a 1/8 se il versamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione.

Il dipartimento ha inoltre fornito una risposta per l’ipotesi di insufficiente versamento dell’Imu nel secondo semestre 2013. In questo caso il comma 728 della legge n. 147/2013 dispone la disapplicazione di sanzioni ed interessi qualora la differenza dell’imposta non versata entro la scadenza del 16 dicembre 2013, venga pagata entro il 16 giugno 2014. Viene precisato che la norma non comprende l’ipotesi dell’omesso versamento, per il quale rimane quindi soltanto la strada del ravvedimento operoso. Peraltro, la norma non indica la misura: quindi è sufficiente aver versato entro il 16 dicembre, ad esempio, 12 euro, e il saldo, che potrebbe essere anche di qualche migliaio di euro, potrà essere eseguito senza interessi e sanzioni entro la scadenza della prima rata dell’Imu 2014.

Non è condivisibile, infine, la risposta fornita in materia di tassazione di aree edificabili coltivate, ai fini della Tasi. Si ricorda che la base imponibile di questa nuova imposta è la medesima dell’Imu. In presenza di aree edificabili possedute e coltivate direttamente da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti all’Inps, ai fini dell’imposta municipale la base imponibile viene assunta come per i terreni agricoli, i quali invece sono esclusi dalla Tasi. Il dipartimento risponde che anche gli agricoltori dovranno assolvere la Tasi sulle aree edificabili in quanto ai fini della applicazione di questo tributo non possono essere assimilate ai terreni agricoli.


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