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Aree scoperte libere dalla Tasi
Immobili: si restringe il campo di applicazione dell'imposta sui servizi comunali indivisibili

Si restringe il campo di applicazione della Tasi. Non sono più soggette al prelievo le aree scoperte. La nuova imposta sui servizi comunali indivisibili si paga solo sui fabbricati, comprese le abitazioni principali, e le aree edifi cabili. Esclusi espressamente dall’imposizione anche i terreni agricoli. Non devono versare l’imposta neppure i titolari degli immobili che sono esonerati dal pagamento dell’Imu. Ai comuni, inoltre, per il 2014 viene consentito di maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota massima (2,5 per mille) stabilita dalla legge, purché concedano per le unità immobiliari destinate a abitazione principale e assimilate detrazioni o qualsiasi altro trattamento agevolato che consenta di ridurre il carico fi scale, così come previsto per l’imposta municipale. Sono alcune delle novità contenute negli articoli 1 e 2 del dl sulla fi nanza locale. Aree scoperte.

L’articolo 2 del dl esclude le aree scoperte dal pagamento del tributo. In questo modo il legislatore rimedia all’errore commesso nella legge di Stabilità (147/2013), che aveva assoggettato all’imposta sui servizi le aree scoperte. Considerato che la base imponibile della Tasi è la stessa dell’Imu, ciò porta a escludere che siano soggette al prelievo le aree scoperte, per le quali mancherebbe il criterio per calcolare il tributo. L’articolo 1, comma 669, della legge 147/2013 istitutiva del nuovo balzello, infatti, ricomprendeva nel presupposto della Tasi oltre ai fabbricati e alle aree edificabili anche le aree scoperte. La disposizione contenuta nel nuovo dl, invece, sostituisce il comma 669 e non fa più riferimento alle aree scoperte tra gli immobili soggetti. Vengono tra l’altro esclusi anche i terreni agricoli che, in realtà, già non rientravano nel campo di applicazione dell’imposta. È impossibile tassare autonomamente le aree scoperte in quanto non hanno una rendita catastale, come i fabbricati, né un valore di mercato, come le aree edificabili. È evidente, quindi, che il legislatore ha fatto confusione poiché ha assoggettato alla Tasi locali e aree che sono tenuti al pagamento della tassa rifi uti (Tari). Questo si evince, tra l’altro, anche dal fatto che il dl sulla fi nanza locale abroga il comma 670 che esonera le aree pertinenziali di locali tassabili, non operative, e quelle condominiali a meno che non siano occupate in via esclusiva. È l’effetto consequenziale dell’esclusione dall’imposizione delle aree scoperte. Del resto per le aree scoperte cosiddette operative, per i locali in multiproprietà, i centri commerciali integrati e via dicendo, i criteri per calcolare la Tari sono la superfi cie dell’immobile e la tariffa deliberata dal comune. Mentre, per la Tasi è espressamente stabilito che la base di calcolo del tributo è quella dell’Imu.

Sono soggetti all’imposta sui servizi i fabbricati in generale. Quindi, devono passare alla cassa anche i titolari di immobili adibiti a prima casa. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edifi cabili. Qualora vi siano più possessori o detentori, tutti sono tenuti in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria. In base a quanto stabilito dal comma 672, se è stato stipulato un contratto di locazione fi nanziaria il tributo è dovuto dal locatario a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. La norma precisa che per durata del contratto si intende il periodo che va dalla data di stipula a quella di riconsegna del bene al locatore, che deve essere comprovata da un apposito verbale. Agevolazioni fiscali. Il decreto sulla fi nanza locale nella prima versione limitava l’esenzione dalla Tasi solo per alcuni immobili di proprietà della Santa sede indicati nei Patti lateranensi. In un primo momento, nonostante siano le stesse le modalità di calcolo rispetto all’Imu, l’esenzione Tasi era circoscritta agli immobili della Santa sede disciplinati dal Concordato con l’Italia senza alcun riferimento, per esempio, a quelli adibiti al culto. In sede di approvazione defi nitiva del testo del dl, l’articolo 1 stabilisce che l’esenzione Tasi si applichi negli stessi casi in cui il benefi cio spetti per l’Imu. Nello specifi co, sono esonerati gli immobili posseduti da stato, regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, purché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Inoltre, le agevolazioni si estendono agli immobili adibiti al culto, a quelli utilizzati dagli enti non commerciali e così via. Per questi ultimi viene ribadito che l’esenzione, totale o parziale, è condizionata dalla destinazione degli immobili allo svolgimento delle attività elencate dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992, con modalità non commerciali. Alle agevolazioni fissate dalla legge, poi, si aggiungono quelle che possono deliberare i comuni. Per il 2014 possono anche maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota massima (2,5 per mille) stabilita dalla legge, ma a condizione che concedano per le unità immobiliari destinate a abitazione principale e assimilate detrazioni o altri benefi ci fi scali tali da ridurre il carico d’imposta come per l’Imu.

Un’attenzione particolare deve essere rivolta ai contribuenti meno abbienti, che hanno una ridotta capacità contributiva misurata anche attraverso l’Isee. Le amministrazioni locali hanno la facoltà di stabilire riduzioni o detrazioni, senza un tetto massimo, e esenzioni. Le agevolazioni possono essere concesse per: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali e aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; fabbricati rurali a uso abitativo.


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