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Fine lavori con certificati variabili
Titoli abilitativi. La documentazione da presentare al Comune dopo la chiusura del cantiere cambia in base all'inquadramento delle opere

Certificati, documenti, nulla osta. La “battaglia” con la burocrazia per chi avvia interventi edilizi non finisce con il via libera ai lavori. Una parte, spesso trascurata, di adempimenti arriva alla fine, a opere concluse.

Nel caso di una nuova costruzione o di una ristrutturazione di un edificio esistente, ad esempio, una volta terminati i lavori è necessario chiedere al Comune il rilascio del certificato di agibilità che attesta «la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati». L’agibilità rappresenta una sorta di “libretto di circolazione” dell’edificio. Entro 15 giorni dalla fine dei lavori, pena la sanzione di 256 euro, deve essere presentata la richiesta del certificato corredata da:

e richiesta di accatastamento dell’edificio, o variazione catastale nel caso di opere su edifici esistenti; r dichiarazione dell’impresa installatrice degli impianti elettrico, idrico, gas, condizionamento ed elevatori che ne attesti la conformità;

p parere, sul progetto, della azienda sanitaria locale (Asl), nel caso in cui la verifica in ordine alla conformità igienico-sanitaria comporti valutazioni tecnico-discrezionali. Per l’edilizia residenziale la conformità viene attestata nell’ambito del progetto edilizio e il parere non è quindi richiesto.

Buona parte di questi documenti sono quelli che separate normative impongono di ottenere al fine di assicurare la presenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, tramite la dimostrazione che nelle esecuzione delle opere sono state rispettate le specifiche normative e i progetti presentati.

La mancata produzione dei singoli documenti è sanzionata:

Pur in presenza di tali sanzioni, stranamente, il mancato ottenimento dell’agibilità comporta solo una sanzione da 77 a 464 euro (di norma si applica la minima) mentre, normativamente, nulla osta agli atti di trasferimento.

Il silenzio assenso
Trascorsi 60 giorni dal completamento della documentazione o 30 giorni nel caso di parere Asl, l’agibilità s’intende attestata per silenzio-assenso.
In questo caso sarebbe preclusa la possibilità di rilasciare un certificato e non esiste quindi un documento rilasciato dal Comune, ma in molte amministrazioni comunali è prassi rilasciare, su istanza che citi gli atti della domanda di agibilità, una dichiarazione con le quale si attesta la maturazione del silenzio-assenso.

I vecchi edifici
Un problema particolare è quello degli immobili privi di agibilità rilasciata e costruiti prima dell’entrata in vigore del silenzio-assenso (Dpr 425/1994).
In questo caso in alcuni Comuni (sicuramente Milano e Firenze) è in atto una procedura di rilascio “ora per allora” secondo le nuove modalità condizionata alla presentazione della documentazione prescritta dal Dpr 380/2001.


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