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Edifici vincolati, dialogo Pa-privati
Tar Toscana. Serve il contradditorio IL MERITO

Maggiore collaborazione tra privato e Pa quando occorre recuperare immobili vincolati: questo è l’auspicio del Tar di Firenze, decidendo le sorti di un ex cinema destinato a profumeria. La vicenda riguarda una delle più belle vie di Lucca (il cosiddetto Fillungo) e, lungo tale direttrice, uno dei locali più rappresentativi (un ex cinema teatro), le cui sorti sono state affidate alla sentenza Tar Toscana 12 marzo 2014 n. 487. In particolare, recuperando i locali, si era previsto l’inserimento di un ascensore interno, un breve camminamento orizzontale “a sbalzo” in acciaio e una serie di strutture leggere metalliche a gradini. Ciò, secondo la Soprintendenza beni architettonici di Lucca e Massa Carrara, avrebbe prodotto un totale stravolgimento dell’ex cinema teatro, aggravato da un parziale mutamento di destinazione. Per i proprietari, la situazione era meno problematica di quanto apparisse alla Soprintendenza, in quanto il cambio di destinazione riguardava solo platea e galleria dell’ex cinema, mentre già dal 1948 la struttura teatrale e i suoi apparati erano stati abbattuti.

Ora il Tar media tra le posizioni, con un orientamento che si presta ad applicazioni generali: si afferma infatti che l’intervento della Soprintendenza (articoli 21 e 22 del Dlgs 42 del 2004 codice Urbani), può (e deve), contemperare gli interessi pubblici con quelli privati, tendendo alla bilanciata soddisfazione sia delle esigenze di tutela di detti beni, sia dell’interesse del privato proprietario.

Questo equilibrio impone un contraddittorio procedimentale, senza generici dinieghi. Ciò perché entrambi i valori in campo (tutela dei beni storici e della proprietà privata) sono assistiti da garanzia costituzionale. Il secondo comma dell’articolo 9 della Carta contempla il primo di essi, il secondo comma dell’articolo 42 della stessa contempla il secondo, prevedendo che la legge possa porre limiti alle facoltà del proprietario, assicurando la funzione sociale di ciò che è privato.

In questo quadro, i provvedimenti con cui l’amministrazione esercita il potere-dovere di garantire la conservazione dei beni storico-culturali, non hanno necessariamente un contenuto vincolato e limitativo, ma attraverso valutazioni ampiamente discrezionali sulla compatibilità dell’intervento edilizio progettato rispetto alla natura del bene tutelato devono consentire al privato proprietario un’utilizzazione economica.

Di qui la necessità del contraddittorio procedimentale, in rapporto alla discrezionalità valutativa attribuita all’amministrazione che decide, dal momento che in una sorta di colloquio con il privato l’amministrazione può vagliare con attenzione le ragioni addotte dall’istante e di evidenziare o specificare gli elementi di fatto e di diritto che possano condurre a una valutazione sfavorevole dell’istanza. La sentenza conclude quindi in senso sfavorevole alla Soprintendenza, annullando il diniego alla modifica dei locali, ma lascia all’amministrazione la possibilità di adottare ulteriori legittimi e motivati provvedimenti. Cio pone in condizione il privato di far presenti gli elementi a favore della ristrutturazione, concordandone la portata.


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