MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Per il pubblico solidarietà nelle gare fino a luglio 2013
Appalti. La Corte d'appello di Milano sulla responsabilità per i crediti dei lavoratori

Il regime della responsabilità solidale negli appalti previsto dalla legge Biagi (articolo 29, comma 2, decreto legislativo 276/03) si applica anche nelle ipotesi in cui il committente dell’appalto di servizi sia un ente pubblico, quanto meno per i periodi antecedenti l’approvazione del Dl 76/13.

Lo ha stabilito la Corte d’appello di Milano, con sentenza 1033 del 5 marzo 2014, con la quale ha respinto l’appello dell’Inpdap (oggi Inps), committente nell’ambito di un appalto di servizi, condannata in primo grado al pagamento delle differenze retributive e del Tfr dei dipendenti dell’appaltatore, in solido con quest’ultimo. L’Istituto appellante lamentava l’erroneità della decisione del Tribunale di Milano per non avere quest’ultimo interpretato correttamente l’articolo 1 del Dlgs 276/03, che esclude l’applicabilità del decreto legislativo alle pubbliche amministrazioni e al suo personale.

La Corte d’appello di Milano ha respinto questo argomento, sostenendo che l’articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/03, disciplina un regime unitario di responsabilità solidale tra appaltatore e committente, senza operare alcuna distinzione tra committente pubblico e committente privato, né tra contratto pubblico di appalto di servizi e contratto di appalto di diritto comune.

Secondo la Corte, la norma invocata dall’ente pubblico (articolo 1, comma 2, Dlgs 276/03) si limita ad escludere l’appplicabilità della riforma Biagi ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pa; il legislatore delegato, quindi, con tale norma si è limitato ad escludere l’applicazione della riforma al personale delle Pa.

La norma, aggiunge la sentenza, esclude dal campo di applicazione del Dlgs 276/03 le pubbliche amministrazioni solo quando operano come datori di lavoro; nessuna esclusione, invece, viene sancita per l’attività contrattuale degli operatori, che sono considerati come tutti gli altri agenti contrattuali.

In virtù di tali considerazioni, la Corte conclude per la sussistenza della responsabilità solidale anche per l’ente pubblico che ha stipulato un appalto di servizi.

La Corte esclude, inoltre, la possibilità di applicare al caso sottoposto al suo esame la riforma legislativa contenuta nell’articolo 9 del Dl 76/13. Questa norma, dopo avere esteso il regime di solidarietà di cui all’articolo 29 anche ai trattamenti retributivi dei lavoratori autonomi, esclude l’applicabilità di tale regime ai contratti di appalto stipulati dalle Pa.

Per la Corte di Milano, tuttavia, tale chiarimento non ha natura interpretativa, posto che la stessa non si esprime in termini di chiarificazione di una precedente statuizione legislativa, e quindi è destinato a valere solo per i rapporti contrattuali instaurati o comunque proseguiti dopo la sua entrata in vigore, mentre non ha alcun impatto per i rapporti iniziati e conclusi prima.


www.lagazzettadeglientilocali.it