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Le fondazioni bancarie non pagano la Tasi
Lo sostiene l'Anci Emilia-Romagna in una nota interpretativa

Gli immobili delle fondazioni bancarie destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali sono esenti dalla Tasi. Lo sostiene l’Anci Emilia-Romagna in una nota interpretativa (prot. 86 del 18/3/2014) che affronta alcuni dei numerosi dubbi posti dalla disciplina del nuovo tributo comunale sui servizi indivisibili a seguito dell’approvazione del dl 16/2014.

Tale provvedimento ha esteso alla Tasi le esenzioni previste ai fini Imu (e, prima ancora, Ici) dall’art. 7, comma 1, lett. i), del dlgs. 504/1992 a favore degli enti che svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (ovvero le attività di cui all’art. 16, lett. a), della l 222/1985).

Il dl 16, tuttavia, ha omesso di richiamare l’art. 9, comma 6-quinquies, del dl 174/2012, che aveva espressamente escluso dal novero dei beneficiari le fondazioni bancarie. Pertanto, gli immobili di queste ultime, allo stato attuale e salvo ulteriori modifiche normative, non devono pagare la Tasi, purché rispettino le condizioni previste dalla citata lett. i). In particolare, l’esenzione spetta solo per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle predette attività.

A questo proposito, lo stesso dl 16 ha precisato che, per i fabbricati ad uso promiscuo, si applica comunque l’art. 91-bis del dl 1/2012, per cui le parti di immobile assoggettate ad Imu saranno anche assoggettabili a Tasi.

Sempre in materia di esenzioni, l’Anci sottolinea come non sia stata richiamata quella prevista dall’art. 9, comma 8, del dlgs 23/2011 per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Tali immobili, quindi, al pari dei fabbricati rurali strumentali di pianura, sono assoggettati alla Tasi, pur con l’aliquota massima dell’1 per mille. Alla Tasi, infine, non si applica l’esenzione per gli immobili merce, prevista dall’art. 13, comma 9-bis, del dl 201/2011.

La nota Anci fornisce chiarimenti importanti anche rispetto alle ipotesi (abbastanza frequenti) in cui il comune decida di applicare la Tasi alle sole abitazioni principali, deliberando un’aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili. Il regime previsto per le prime case si estende anche agli immobili ad esse equiparati per legge (alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, ex case coniugali, abitazioni del personale delle Forze armate, di polizia ecc.) o con regolamento comunale (abitazioni di anziani e disabili residenti in istituiti di ricovero, di cittadini italiani residenti all’estero estero, ovvero concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado). In tali casi, si pone comunque il problema di stabilire la quota a carico del detentore, all’interno del range 10-30%,e l’eventuale detrazione (a differenza di quanto accadeva per l’Imu) deve essere ripartita in ragione della quota di pagamento della Tasi. Così ad esempio, se agli assegnatari di una casa popolare viene deliberata una percentuale di pagamento della Tasi pari al 10% dell’imposta dovuta, allora al detentore deve essere riconosciuto anche il 10% dell’ammontare della detrazione prevista dal comune.


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