MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Appalti di lavori, meno vincoli
La novità è contenuta nelle modifi che apportate al decreto legge sul Piano casa

Meno vincoli nei raggruppamenti temporanei di imprese per gli appalti pubblici di lavori e più libertà nella fase esecutiva del contratto, con la soppressione anche per i lavori dell’equivalenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione; introdotto per servizi e forniture l’obbligo di requisiti minimi per i concorrenti raggruppati (40% per la capogruppo e 10% per le mandanti), oggi non previsto. Sono questi alcuni dei punti di maggiore interesse degli emendamenti al decreto-legge «casa» (il decreto 28 marzo 2014, n. 47), approvati martedì sera dalle commissioni ottava a tredicesima riunite del Senato. Le novità sono contenute nell’emendamento 12100 proposto dai relatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli, che ridisegna la disciplina dei requisiti da documentare in caso di operatori economici che si presentano in raggruppamento temporaneo, o in consorzio. In primo luogo si abroga il comma 13 dell’articolo 37 del codice dei contratti pubblici che, soltanto per il settore dei lavori, oggi prevede che i concorrenti riuniti in raggruppamento, siano essi di natura «orizzontale» (ogni soggetto fa una quota di tutte le prestazioni) o «verticale» (ognuno fa una o più attività nella sua interezza), devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso. Nell’agosto del 2012, per il settore delle forniture e dei servizi, tale vincolo era stato soppresso lasciando quindi i concorrenti liberi di modifi care in sede di esecuzione del contratto la quota di attività dichiarate per ognuno di essi nella fase di offerta, ovviamente con il vincolo della necessaria qualificazione. Per i lavori l’obbligo di corrispondenza era rimasto, ma con l’emendamento approvato martedì verrebbe abrogato. L’emendamento dei relatori interviene poi sul regolamento del Codice dei contratti pubblici toccando l’art. 92 che ad oggi disciplina si applica soltanto agli lavori. Il testo della disposizione regolamentare, relativa ai raggruppamenti di natura orizzontale, viene riformulato rendendolo innanzitutto valido per i contratti di forniture e di servizi, così introducendo anche in questi settori l’obbligo di requisiti minimi per ogni partecipante al raggruppamento (e anche per i consorzi ordinari). In particolare la mandataria o capogruppo del raggruppamento temporaneo (e una delle imprese consorziate, in caso di consorzio ordinario) dovrà possedere almeno il 40% dei requisiti previsti dal bando di gara, mentre le mandanti (e le altre consorziate) dovranno documentare il possesso di almeno il 10% dei requisiti. Si prevede inoltre il principio generale per cui le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato, logica conseguenza dell’abrogazione del comma 13 dell’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici. La disposizione replica poi la prescrizione oggi vigente per cui la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. Per la fase di esecuzione del contratto si stabilisce che «i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate». L’emendamento approvato dovrebbe quindi determinare l’applicazione a tutti i settori (lavori, forniture e servizi) delle nuove regole dettate nel novellato articolo 92 del dpr 207/2010. Per quel che riguarda invece i settori disciplinati – sulla stessa materia dei raggruppamenti – da norme speciali, come ad esempio per l’ingegneria e per l’architettura (articolo 261, comma 7 del dpr 207 sui raggruppamenti di progettisti) si dovrebbe ritenere che prevalgano rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 92.


www.lagazzettadeglientilocali.it