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Controlli a tutto campo sui fondi integrativi
Personale. Le istruzioni della Ragioneria sul conto annuale

Attenzione al modo con cui le amministrazioni devono calcolare il tetto del fondo per la contrattazione decentrata rispetto dal 2010 e la sua riduzione per la diminuzione del personale in servizio. È questa la parte di maggiore rilievo della circolare 15/2014 della Ragioneria generale con le istruzioni per il conto annuale del personale delle Pa 2013. Si conferma così che il “cuore” del conto annuale è costituito dalla possibilità di effettuare controlli su larga scala e automatici sulla contrattazione nelle Pa.

Il documento va trasmesso da ogni ente entro il 3 giugno (primo giorno lavorativo successivo al 31 maggio) solo per via telematica. Esso va sottoscritto solo dopo che siano siano stati eliminati gli errori (rilevati direttamente dal sistema di trasmissione). A firmare il conto annuale devono essere sia il responsabile del procedimento sia il revisore dei conti. Un elemento di novità preannunciato dalla circolare è che per la fine dall’anno sarà data concreta applicazione, con modalità tali da richiedere solo poche informazioni aggiuntive, all’estensione dell’obbligo di compilazione del conto da parte delle società partecipate, come previsto dal Dl 101/2013.

Il capitolo di maggiore rilievo del conto continua ad essere quello dedicato al monitoraggio della contrattazione decentrata, sia per la costituzione del fondo sia per la sua ripartizione. Un chiarimento che viene fornito per la prima volta riguarda il caso di un ente che abbia un fondo per il 2013 più basso di quello del 2010 senza avere ancora operato la riduzione per la diminuzione del personale in servizio: i controlli considereranno tale cifra utile ai fini del calcolo della riduzione, quindi con una lettura favorevole per l’ente.

Viene evidenziato che il taglio per la diminuzione del personale in servizio va effettuato sia sulla parte stabile, comprendendo anche le somme utilizzate per le progressioni economiche, sia sulla parte variabile. Si chiarisce che le voci del fondo che non vanno considerate ai fini della determinazione del tetto e della riduzione sono le seguenti: economie aggiuntive effettivamente realizzate per i piani di risparmio previsti dal Dl 98/2011; economie del fondo anno precedente, comprese le risorse dello straordinario (che non deve essere ridotto in caso di diminuzione del personale) non utilizzate; quote per la progettazione di opere pubbliche e di strumenti urbanistici; compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all’amministrazione (non viene richiamata la distinzione sulla condanna o meno al pagamento delle spese processuali); risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, cioè quelle per prestazioni rese dall’ente prima del 2010; reggenze affidate ai dirigenti per sostituire i colleghi cessati. Vanno invece comprese nel tetto e nella riduzione le risorse per recupero di evasione Ici e quelle destinate all’incentivazione del personale della polizia locale con proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada.

Il conto segnala che da quest’anno nella spesa del personale vanno rilevati anche i contributi a carico delle Pa per l’adesione dei dipendenti ai fondi di previdenza complementare.


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