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Debutta a giugno l'obbligo di libretto
Certificazioni. Anche per il raffreddamento

La novità scatta dal prossimo 1° giugno: anche i condizionatori dovranno essere dotati, così come le caldaie, di un libretto di impianto e, al di sopra di una certa potenza, saranno soggetti a verifiche periodiche e all’obbligo di trasmissione del «rapporto di controllo» dell’efficienza energetica.

La regola è introdotta da un decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, che a sua volta attua le disposizioni del Dpr 74/2013. Il nostro Paese ha sanato, così, una procedura di infrazione aperta dalla Ue proprio perché non erano mai state contemplate in Italia norme relative alle ispezioni sugli impianti di raffrescamento, al fine di contenerne i consumi.

Ora la legge c’è e va rispettata. Innanzitutto con la predisposizione del libretto. Si tratta di una sorta di “cartella clinica” dell’impianto, che lo segue dalla prima accensione fino a fine servizio e demolizione. Dal 1° giugno deve essere disponibile sia per gli impianti esistenti che per quelli nuovi. Per gli impianti nuovi, a predisporlo (secondo il modello aggiornato e scaricabile dal sito del Mise) è l’installatore, all’atto della messa in funzione dell’apparato. Poi tenere aggiornato il documento spetta a chi ha la responsabilità dell’impianto, cioè il singolo proprietario o, per impianti condominiali, l’amministratore o la ditta abilitata e, da questi, delegata.

Per gli impianti esistenti, in teoria dopo il 1° giugno toccherebbe al responsabile (quindi, all’utente) scaricare il nuovo modello di libretto dai pdf predisposti sul sito del Mise e trascriverne sulla prima pagina i dati identificativi dell’impianto. Tuttavia, anche secondo quanto suggerisce il Cti, è ragionevole che a compilare il libretto la prima volta sia il manutentore, alla prima occasione utile, quando l’impianto viene sottoposto a una revisione.

Tanto più che, per gli impianti di potenza superiore ai 12 kW, i controlli per la verifica di efficienza scattano di legge. La periodicità cambia a seconda della potenza: in caso di apparati standard, fino a 100 kW, si procede ogni quattro anni. Terminata l’ispezione, così come già avviene per le caldaie, il tecnico manutentore dovrà ora compilare anche il rapporto (secondo il modello dedicato ai condizionatori in vigore dal 1° giugno) e trasmetterlo, preferibilmente in via telematica, all’ente locale che tiene aggiornato il catasto (in genere, la Provincia o il Comune, a seconda di quanto stabilito con delega dalla Regione).

Nel documento, allegato in copia anche al libretto, sarà indicato il risultato dell’ispezione. Se i valori dei parametri che sono rilevati e caratterizzano l’efficienza energetica dell’impianto risultano inferiori fino al 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento (riportati sul libretto d’impianto), i sistemi vanno riportati alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5% (articolo 8, comma 9 Dpr 74/2013). Altrimenti, sostituiti.

Per i controlli, come per gli impianti di riscaldamento, le verifiche sono effettuate a campione. Con relative sanzioni. Ad esempio, da 500 a 3mila euro per proprietari, conduttori, amministratori di condominio o terzi responsabili che non ottemperino ai propri obblighi.


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