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Dagli immobili statali alle chiese: esenzioni sulla scia dell'Imu

Oltre alla tempistica, il dl 16 ha rivisto anche le tipologie di immobili soggette alla Tasi. Rispetto a quanto previsto dalla legge di Stabilità, il tributo colpirà solo fabbricati e aree edificabili, non più le aree scoperte, la cui identificazione (in mancanza di una precisa definizione normativa) risultava alquanto problematica. Coerentemente, è stato abrogato anche il comma 670 della legge 147, che esentava dalla Tasi le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (oltre alle aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva): tali fattispecie, ora, sono ricomprese nella più generale esclusione che riguarda, come detto, tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edifi cabili. Inoltre, sono espressamente esclusi tutti i terreni agricoli (anche se non collocati in comuni montani o di collina), sulla cui imponibilità ai fini Tasi in precedenza regnava una notevole incertezza. Tale esenzione dovrebbe valere anche per i terreni incolti. È ancora incerto, invece, il trattamento da riservare alle aree edificabili possedute e condotte come terreni agricoli da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: tali immobili, che rispetto all’Imu sono equiparati ai terreni agricoli, ai fini Tasi tornerebbero a essere aree edificabili, con conseguente (notevole) aggravio del prelievo. Questa, almeno, è la tesi fin qui sostenuta dagli uffici ministeriali. Peraltro, l’art. 2 richiama, anche per le aree edificabili (oltre che per i fabbricati), la definizione prevista ai fini Imu, per cui si potrebbe anche sostenere la sopravvivenza dell’agevolazione. Stesso dubbio riguarda i fabbricati inagibili/inabitabili e quelli di interesse storico/artistico, che pagano l’Imu su una base imponibile ridotta del 50%. Ricordiamo che la Tasi colpisce anche i fabbricati rurali strumentali (che da quest’anno, invece, sono esenti dall’Imu), ma l’aliquota massima non potrà superare l’1 per mille. Il dl 16 ha reintrodotto alcune fattispecie di esenzione previste ai fini Imu. Si tratta, innanzitutto, delle fattispecie di cui all’art. 9, comma 8, del dlgs 23/2011, ovvero degli immobili posseduti dallo Stato, nonché di quelli posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. In secondo luogo, sono estese alla Tasi le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f) ed i) del dlgs 504/1992, riguardanti i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati con destinazione a usi culturali, i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali e gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali ecc. Per quest’ultima fattispecie, la norma precisa che l’esenzione spetta limitatamente alle parti dell’immobile utilizzato per le predette attività, secondo quanto previsto dall’art. 91bis del dl 1/2012.


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